Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 210 del 18/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 210 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da: P.M. c/o Tribunale di Napoli
c/ FELE ROBERTO, n. Agerola 2.11.1949

avverso l’ordinanza del 22/06/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

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Data Udienza: 18/11/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il P.M. presso il Tribunale di Napoli ricorre contro il provvedimento
indicato in epigrafe, con il quale il GIP del predetto Tribunale ha rigettato la
richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato
FELE ROBERTO, generalizzato ed imputato come in atti, al dichiarato fine di
tutelare il diritto della p.o.-querelante di costituirsi parte civile, lamentandone
l’abnormità;

comma 1, c.p.p. (cfr. Corte cost. n. 23 del 2015) il GIP non è legittimato a
rigettare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna sulla base di
generiche ragioni di opportunità concernenti una tutela che normativamente
non è più accordata alla p.o./querelante (Sez. VI, n. 23829 del 2016, Rv.
267272), ed ha, pertanto, esercitato un potere del quale non era attributario;
– che il provvedimento impugnato risulta, pertanto, abnorme, e va annullato
come precisato in dispositivo

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmette gli atti al
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 18 novembre 2016

– che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 459,

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