Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 26/11/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.m. presso il Tribunale di Palermo
avverso l’ordinanza del 29/04/2013 del Tribunale di Palermo, emessa nel
procedimento a carico di,
Marco Demma, nato a Palermo il 22/03/1994
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 29 aprile 2013, non ha
convalidato l’arresto in flagranza di Marco Demma, disposto in relazione al delitto
di evasione nel presupposto che, pur sussistendo la flagranza, non fossero stati
rispettati i termini per lo svolgimento dell’udienza di convalida, iniziata 20 minuti
dopo la scadenza delle 48 ore, in conseguenza dell’arrivo degli atti in cancelleria
40 minuti prima della scadenza del termine, e della contestuale impossibilità del
giudice di attendere immediatamente allo svolgimento dell’udienza, in quanto
impegnato nella medesima attività, per altro procedimento.
2.

Il P.m. presso quel Tribunale ha proposto ricorso eccependo l’erronea

applicazione della legge penale, richiamando una diversa opzione ermeneutica,
in applicazione della quale si ritiene che il termine fissato per il procedimento
direttissimo dall’art. 558 cod.proc.pen. delinei l’obbligo per il P.m. di porre

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l’arrestato nella disponibilità del giudice e debba pertanto ritenersi rispettato
qualora, nel tempo indicato, l’arrestato sia stato presentato dinanzi all’organo
giudicante, risultando conseguentemente irrilevante che l’udienza per la
convalida abbia avuto inizio in epoca successiva alla scadenza di tale limite
temporale.
Sollecitando l’applicazione di tale principio, si chiede conseguentemente

conseguenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta del tutto pacifico in fatto che l’arrestato sia stato condotto

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dinanzi al giudice nelle 48 ore successive alla privazione della libertà
pell’interessai4 poiché la richiesta di convalida dell’arresto risulta depositata
prima della scadenza di tale termine, mentre la circostanza che materialmente
l’udienza si sia tenuta oltre tale arco temporale si è verificata solo a seguito della
indisponibilità del giudice, impegnato in altro incombente della medesima natura,
che ha imposto lo svolgimento del procedimento di convalida a seguito
dell’esaurimento del precedente intervento.
Così ricostruita la situazione di fatto si deve rilevare che sia il testo della
disposizione processuale di cui all’art. 558 comma 4 cod.proc.pen., che la sua
successiva interpretazione, consentono di ritenere tempestiva la presentazione
dell’arrestato al magistrato in udienza nel termine indicato, irrilevante divenendo
successivamente l’orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante,
ove tale differimento si verifichi per l’oggettiva impossibilità di svolgimento
dell’incombente, realizzata in conseguenza dell’esecuzione da parte del
magistrato competente di altra attività della stessa natura, o l’orario in cui
interviene il provvedimento di convalida del giudice, ove questo venga
pronunciato in continuità dello svolgimento dell’udienza (per caso analogo Sez.
2, Sentenza n. 2833 del 10/06/1992, dep. 25/06/1992, imp. Battaglino, Rv.
190820).
In particolare, la disposizione che autorizza, nel termine indicato, la
presentazione dell’arrestato al magistrato in udienza, presuppone lo svolgimento
dell’attività in atto da parte del giudice, non l’immeditata cognizione del caso
specificamente oggetto dell’arresto di cui si richiede la convalida, e quel che
rileva è che, giunta la richiesta nei termini, essa sia esaminata dal giudice
appena terminata l’analoga attività in corso, circostanza che indiscutibilmente si
è verificata nella specie.

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 22390/2013

l’annullamento del provvedimento impugnato e la pronuncia dei provvedimenti

Ciò che crea nello sviluppo temporale dell’attività una cesura
incompatibile con il rigoroso rispetto dei termini prescritti è la presenza di una
soluzione di continuità tra la richiesta e l’attività del giudice che svolge l’udienza,
o successivamente tra la chiusura di tale attività e la pronuncia del
provvedimento (Sez. 6, Sentenza n. 23784 del 07/06/2012, dep. 15/06/2012,
imp. Scarlat, Rv. 253011), interruzione invalidante che deve escludersi ove,

impedita solo dal contestuale svolgimento di altra attività, portata alla sua
cognizione in epoca precedente, evenienza del tutto prevedibile ove sia stabilita
la presentazione dell’arrestato all’udienza.
In relazione a tale situazione di fatto il rispetto del termine è attestato
dall’orario di ricezione degli atti e dalla verifica della richiamata continuità
dell’attività del giudice, non posta in discussione nella specie.
3. Conseguentemente, accertata la sussistenza del rispetto del tempo
prescritto per il procedimento di convalida, deve disporsi l’annullamento del
provvedimento impugnato, senza rinvio in quanto nell’atto risulta già accertata la
presenza delle ulteriori condizioni legittimanti l’arresto, non convalidato solo per
l’erronea valutazione sulla tempestività della procedura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché ricorrevano le condizioni
per la convalida dell’arresto.
Così deciso il 26/11/2013.

come nella specie, l’immediata cognizione da parte del giudicante è stata

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