Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21 del 19/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA NAZIONALE PER L’AMM.NE E LA DESTINAZ. DEI
BENI SEQ. E CONF. ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
nei confronti di:
BANCA NUOVA S.P.A.
avverso l’ordinanza n. 90/2013 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
13/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Co_.-e—c.A,
,(2
ekS2-12-e

fre21,-Lc4. ‘

Uditi difensor Avv.;

cAf.

Data Udienza: 19/09/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il GIP del Tribunale di Messina, in funzione di giudice
dell’esecuzione e con ordinanza del 13 novembre 2013,
accogliendo la relativa domanda dell’istituto di credito, dichiarava
la permanenza degli effetti della ipoteca costituita in favore della
Banca Nuova SPA relativamente agli immobili posti in Messina,
c.da Mulino, oggetto di confisca ai sensi dell’art. 12 sexies d.l.
306/1992 in danno del proprietario, Anastasi Giovanni, condannato
con sentenza del 10.7.2006, n. 370/06, confermata in sede di
appello e divenuta definitiva il 3 novembre 2009.
A sostegno della decisione il G.E. precisava: la banca ricorrente ha
documentato di essere creditrice nei confronti di Anastasi Giovanni
della somma di euro 56.280,59 a titolo di rate di mutuo rimaste
insolute, mutuo contratto il 18 marzo 2005, garantito con ipoteca
sugli immobili confiscati; l’ipoteca risulta iscritta in epoca anteriore
al sequestro preventivo su tali beni disposto con decreto del 18
aprile 2006; l’art. 1 co. 194 L. 228/2012 dispone che, là dove non
applicabile la disciplina del primo libro del codice antimafia (d.lgs.
159/2011), sui beni confiscati all’esito di procedimenti di
prevenzione, non possono essere eseguite o proseguite azioni
esecutive; il co. 198 della citata norma, inoltre, per le garanzie
ipotecarie costituite anteriormente al sequestro di prevenzione,
rimanda ai commi 194 e 206 per le modalità ed i limiti del
soddisfacimento; nel caso di specie però non è applicabile la
richiamata novella normativa, dappoichè nel caso di specie non
ricorre una ipotesi di confisca di prevenzione, bensì quella di
confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 306/1992, di guisa
Che ad esso trova applicazione la disciplina previgente fondata sul
principio della buona fede incolpevole; nella fattispecie la cadenza
temporale della costituzione ipotecaria, del sequestro e della
successiva confisca, nonché gli esiti della istruttoria preliminare per
la concessione del mutuo provano la ricorrenza dell’affidamento
incolpevole dell’istituto mutuante.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione
l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, difesa
dall’Avvocatura dello Stato, la quale sviluppa quattro motivi di
impugnazione.

i

3. Con requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per
l’accoglimento della eccezione procedimentale eppertanto per
l’annullamento della ordinanza impugnata.
4. Sono fondati il primo ed il terzo motivo di impugnazione, nei
limiti che si preciseranno, assorbenti di ogni altra doglianza
dappoichè pregiudiziali alla valutazione delle censure successive.
4.1 Va in primo luogo affermato il principio che la novella di cui ai
commi 194 e segg. della legge di stabilità del 2012 (1. 24.12.2012,
n. 228) trova applicazione non soltanto in relazione alla confisca di

2.1 Col primo di essi denuncia l’avvocatura ricorrente la violazione
degli artt. 114 co. 2 d. lgs. 159/2011 in relazione al R.D. 1611/1933
e violazione delle regole del contraddittorio, dappoichè non
notificato il decreto di fissazione dell’udienza, poi celebratasi
davanti al G.E., all’avvocatura dello Stato di Messina,
domiciliataria ex lege dell’Agenzia convenuta.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia l’avvocatura
ricorrente violazione di legge perché non notificata all’Agenzia
convenuta l’atto di impugnazione della Banca Nuova SPA, come
imposto dal combinato disposto degli artt. 666 c.p.p., co. 4 e 584
c.p.p..
2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente
violazione degli artt. 1 co. 194 1. 228/2012 e 12 sexies d.l. 302/92
perché irritualmente esclusa l’applicabilità della novella citata alla
confisca per cui è causa, viceversa da ritenere del tutto assimilabile,
ai fini in discussione e per la tutela del terzo creditore, a quella di
prevenzione, come da insegnamento di Cass., sez. un. civ.
10532/2013, ss.uu. 7.5.2013, n, 10532, ed ancora sez. civ. III,
22814/2013, con la conseguenza che il rapporto tra confisca ed
ipoteca deve essere risolto facendo prevalere la misura
patrimoniale, salva una successiva tutela di tipo risarcitorio per
compensare il sacrificio del creditore garantito. Di qui, ai sensi dei
commi 194 e segg. 1. 228/2012, la improcedibilità dell’azione
esecutiva a disposizione dell’istituto di credito garantito
dall’ipoteca.
2.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia infine l’avvocatura
ricorrente difetto della motivazione, dappoichè per nulla
argomentata la ritenuta sussistenza dell’affidamento incolpevole da
parte della banca mutuante, peraltro contraddetto dalle circostanze
fattuali richiamate sia dal provvedimento di sequestro preventivo,
che dalla sentenza di condanna.

prevenzione, bensì anche a quella di cui all’art. 12 sexies d.l.
302/92 (c.d. confisca allargata). Tanto risulta confermato da Cass.,
sez. un. civ. 10532/2013, ss.uu. 7.5.2013, n, 10532, e da sez. civ.
III, 22814/2013, ed ancora più di recente da una pregevole
pronuncia di questa sezione del 20 maggio 2014, n. 26527, est.
Magi. In tale ultima pronuncia viene perspicuamente evidenziata la
marcata tendenza legislativa e giurisprudenziale ad assimilare i due
istituti della confisca c.d. allargata e quella di prevenzione e come
l’unica distinzione tra essi non riguardi le finalità, del tutto
coincidenti, ma faccia riferimento esclusivamente alla qualità della
persona a carico del quale si adotta il provvedimento ablativo,
condannata quella della confisca ex art. 12-sexies d.l. 302/1992,
socialmente pericoloso quella della confisca di prevenzione.
4.2 Quanto invece al primo motivo di ricorso osserva il Collegio
che l’art. 110 d. lgs 159/2011, come è noto, confermando
sostanzialmente il disposto dell’art. 1 d.l. 4/2010, convertito in 1.
50/2010, ha disciplinato la natura, il ruolo e le funzioni della
“Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, riconoscendo
ad essa la personalità giuridica di diritto pubblico (comma 1, art.
110) nell’esercizio delle funzioni assegnate.
L’art. 114 del richiamato decreto legislativo, modificato dall’art. 7
d. lgs 218/2012, nello stabilire il foro esclusivo per le controversie
di natura amministrativa derivanti dall’applicazione delle norme per
l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata (foro determinato ai sensi dell’art. 135 co. 1
lett. p) del cod. amm.vo), statuisce al comma successivo che
“All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611”, norma questa in forza della
quale, come è noto, la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in
giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate con
autonomo ordinamento, spetta all’Avvocatura dello Stato.
Di qui la necessaria applicazione del successivo art. 11, co. 2, del
citato R.D. 1611/1933, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali e le
sentenze devono essere notificati nei modi ivi indicati “a pena di
nullità da pronunciarsi anche di ufficio” (comma terzo dell’art. 11
cit.).
In applicazione pertanto delle disposizioni appena richiamate il
decreto di fissazione dell’udienza camerale fissata per la
discussione dell’incidente di esecuzione proposto dalla SpA “Banca
Nuova” con sede in Palermo per il riconoscimento della efficacia
della garanzia reale a suo tempo costituita sul bene confiscato,
3

avrebbe dovuto essere notificato all’Agenzia, parte nel processo
come peraltro formalmente riconosciuto dal G.E., presso
l’Avvocatura dello Stato di Messina, di guisa che, l’omessa notifica
nelle forme dette della vocatio in jus, in quanto sanzionata a pena di
nullità degli atti successivi, ha prodotto la nullità dell’ordinanza
impugnata, la quale deve essere per tale ragione cassata con rinvio
al giudice territoriale.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
GIP del Tribunale di Messina.
In Roma, addì 19 settembre 2014
Il cons. est

P. T. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA