Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 17/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAIMER ALEXANDER N. IL 25/02/1977
avverso la sentenza n. 83/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 27/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Ritenuto in fatto
1. Laimer Alexander ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in data 27.11.2014,
con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di
Bolzano, il 5.12.2013, nei confronti del prevenuto, in ordine al reato di cui all’art.
186, comma 2, lett. c), cod. strada, commesso in data 3.09.2014. Nella
richiamata sentenza, la Corte territoriale si soffermava sulla eccezione relativa al

prima della effettuazione della prova strumentale mediante etilometro, osservando
conclusivamente che la doglianza era stata tardivamente proposta, rispetto alla
notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo, reitera l’eccezione relativa al mancato
rispetto dell’art. 354 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 114 disp. att. cod. proc.
pen.
Con il secondo motivo la parte ripropone il rilievo afferente al difetto di
legittimazione del personale operante a svolgere il test strumentale.
Con il terzo motivo la parte eccepisce pure l’inosservanza dell’art. 366 cod.
proc. pen., per omesso avviso al difensore del deposito del verbale relativo agli
effettuati accertamenti.
Con il quarto motivo viene reiterata l’eccezione processuale afferente alla
notifica del decreto di citazione relativo al giudizio di appello.
Con il quinto motivo viene denunciato il vizio motivazionale, in riferimento
alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
La parte osserva, infine, che il reato risulta estinto per prescrizione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per
cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad
anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di
inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato
su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di
rilevare l’intervenuta prescrizione. E tanto si afferma con specifico riguardo alla
questione relativa al termine per la deducibilità dell’omesso avviso della facoltà di
farsi assistere da un difensore, come da ultimo censita dalle Sezioni Unite della
Corte regolatrice (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015,
dep. 05/02/2015, Rv. 263023). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla
intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
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mancato avviso al prevenuto circa la facoltà di farsi assistere da un difensore,

maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza
impugnata (la sentenza di condanna è stata resa in data 27.11.2014, mentre il
termine prescrizionale è maturato il 10.12.2014, tenuto conto delle intervenute
sospensioni).
E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi
approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:
invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è
solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della

non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o
di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
conformi valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità del ricorrente. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello, confermativa di quella del Tribunale di Bolzano, non
sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell’innocenza
dell’imputato.
2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 17 novembre 2015.

giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato,

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