Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21 del 15/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAIMONDO MARCO MARIO N. IL 17/07/1967
avverso l’ordinanza n. 30/2016 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
23/06/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHION E;
,
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. t t
i
Grtzìj

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/11/2016

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, perché tardiva,
l’istanza di in termini presentata dal Raimondo ai sensi dell’art. 175 cod. proc.
pen. con la quale lo stesso allegava la conoscenza della sentenza del Tribunale
di Ravenna del 23 maggio 2013; la Corte territoriale rilevava che il
provvedimento di cumulo emesso il 9 dicembre 2015 dalla Procura di Udine
conteneva anche gli estremi della sentenza per la quale si chiedeva la in termini,

dicembre 2015, data della notifica del provvedimento di cumulo.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Raimondo
che deduceva l’illegittimità del provvedimento della Corte di appello di Bologna:
mancherebbe la individuazione di un atto formale che consentisse di individuare
senza equivoci il momento della conoscenza ossia la notifica all’interessato del
mandato di arresto europeo con l’avvertimento della facoltà di chiedere un nuovo
giudizio e la contestuale notifica della sentenza contumaciale pronunciata dal
Tribunale di Ravenna.

3.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per la

inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il collegio rileva che non è in contestazione il fatto che sia stato notificato il
provvedimento di cumulo, nell’ambito del quale era indicata la sentenza del
tribunale di Ravenna in relazione alla quale viene richiesta la restituzione nei
termini per proporre impugnazione. Si contesta, invece, la mancanza di
specificità dell’avviso, che non conterrebbe l’esposizione dei fatti e degli articoli
di legge violati.
In materia, il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui qualora l’imputato
abbia avuto conoscenza del “procedimento” che lo riguarda è onerato ad attivarsi
per conoscere le eventuali sentenze contro di lui emesse; sicchè qualora non
alleghi circostanze riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore che gli abbiano
impedito di assumere le predette informazioni, il termine d per proporre l’istanza
prevista dall’art. 175 comma 2 cod. proc. pen., decorre dal momento
dell’accertata notizia del procedimento (Cass. sez. 1 n. 51773 del 26\11\13 Rv
258233). Più specificamente: si condivide la giurisprudenza secondo cui il

2

sicchè il termine per la proposizione dell’istanza di in termini decorreva dal 29

concetto di “effettiva conoscenza” del procedimento o del provvedimento deve
intendersi nel senso di sicura consapevolezza da parte dell’imputato della
pendenza del processo e di precisa cognizione degli estremi del provvedimento,
collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare
senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (Cass. sez. 1
n. 15543 del 11\04\2006, rv 233880).
Il termine previsto dall’art. 175 comma 2 bis cod. proc. pen. decorre, dunque,
dalla conoscenza dell’esistenza di un procedimento presso una individuata

di informazione sullo stato del processo, non essendo previsto, contrariamente a
quanto dedotto, alcun avviso formale circa l’esistenza della facoltà di chiedere la
restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza
contumaciale.
Per ritenere integrata la conoscenza utile a determinare il decorso del termine
non è, dunque, necessario che l’imputato sia posto nella condizione di conoscere
tutti i dettagli del procedimento, ma solo che venga a conoscenza del fatto che
penda o, come nel caso di specie, si sia concluso, un identificabile processo
penale a suo carico.
Tale notizia genera degli oneri di informazione sui dettagli della vicenda
processuale e consente di ritenere integrata in capo all’imputato la “conoscenza”
dalla quale decorre il dies a quo per proporre l’istanza prevista dall’art. 175
comma 2 cod. proc. pen. Ad integrare la conoscenza è, pertanto, sicuramente
idoneo il provvedimento di cumulo che, come nel caso di specie, riporti gli
estremi della sentenza, ovvero il numero di registro, la data di emissione e la
pena inflitta.
1.2. Si ritiene pertanto, condividendo l’interpretazione già offerta dalla Corte di
cassazione, che il termine per presentare la richiesta di decorre dalla effettiva
conoscenza del procedimento che può considerarsi raggiunta anche quando sia
notificato un provvedimento di cumulo, riportante gli estremi della sentenza di
condanna contumaciale, sebbene non sia allegata la motivazione della sentenza
(Cass. sez. 2 n. 23580 del 14\03\2006, Rv 234278).

2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

3

autorità giudiziaria; tale conoscenza attiva, in capo all’accusato, un preciso onere

Così deciso in Roma, il giorno 15 dicembre 2016

Il Presidente

L’estensore

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