Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20999 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20999 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JONSON RAZE nato il 28/12/1995 a LIBREVILLE( GABON)

avverso la sentenza del 07/07/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, con la decisione in epigrafe
indicata, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva
condannato Raze .3onson alla pena di mesi 8 di reclusione, con la
concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla

reato di cui agli art. 73, comma 1, T.U. stup. il 16 novembre 2016.
2.

Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite difensore,

deducendo, con due motivi di ricorso, erronea applicazione di legge,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione
alla misura della pena e alla mancata concessione delle attenuanti
generiche in misura prevalente alla recidiva.
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi, e per la loro genericità.
3. 1 La sentenza impugnata contiene adeguata motivazione,
immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, sul trattamento
sanzionatorio e sulla mancata concessione delle generiche in misura
prevalente alla recidiva, in relazione alla particolare gravità der fatti
contestati, cessione e detenzione a fine di spaccio di eroina, e perché
(continua la sentenza impugnata), non può essere ritenuta eccessiva una
pena base di anni 1 di reclusione, ed € 1.800,00 di multa.
Del resto, « Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del
giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare
la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. 2, n.
31543 del 08/06/2017 – dep. 26/06/2017, Pennelli, Rv. 27045001).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

contestata recidiva, e la riduzione per il rito abbreviato, relativamente al

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/03/2018

Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente
Akdo CAVALLO

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Il Consigliere estensore

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