Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20998 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20998 Anno 2016
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSSO GRAZIA N. IL 11/12/1972
avverso l’ordinanza n. 2992/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. trEQ5

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Uditi di sor Avv.;

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Data Udienza: 26/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 21.7.2015, dichiarava
l’inammissibilità dell’appello proposto da MUSSO GRAZIA avverso la sentenza
con motivazione contestuale emessa in data 24.4.2015 dal Tribunale di Alessandria.
La Corte territoriale rilevava la tardività dell’appello proposto da Musso Grazia personalmente in data 6.6.2015, nonché la mancanza di specificità dei moti-

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, MUSSO GRAZIA, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, disp. att., cod. proc. pen.:
La ricorrente rilevava che la corte di appello, nel ritenere decorso il termine
di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza, dichiarandone
l’inammissibilità, dava atto che il Tribunale di Alessandria dava contestuale lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza all’udienza del 24.4.2015.
L’imputata deduceva che pur essendo presente all’udienza indicata non aveva compreso che fosse stata data lettura anche delle motivazioni della sentenza.
La stessa avrebbe preso conoscenza delle motivazioni soltanto in data
27.4.2015, quando le veniva notificato il testo integrale della sentenza. Del resto, aggiunge, non vi sarebbe stato motivo per disporre la notificazione del testo
integrale del provvedimento in caso contrario.
Pertanto, la ricorrente, in buona fede avrebbe ritenuto la scadenza del termine in data 8.6.2015 ed avrebbe presentati tramite l’ufficio matricola della casa
circondariale di Torino, l’atto di appello in data 6.6.2015.
Soltanto con la notifica dell’ordinanza impugnata sarebbe venuta a conoscenza del carattere contestuale del deposito della motivazione.
Deduce inoltre di aver nominato in calce all’atto di appello il proprio difensore di fiducia e, tuttavia, la stessa ordinanza non sarebbe stata notificata al difensore nominato
Chiede pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
e la remissione in termini per proporre l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Alessandria del 24.4.2015.
Nel contempo conferma la nomina del difensore di fiducia.

2. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc.

pen. le proprie conclusioni scritte rilevando la manifesta infondatezza dei motivi
del ricorso, chiedendone dichiararsi l’inammissibilità.
2

vi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo sopra esposto è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Come si evince dagli atti -cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta- all’udienza del 24.4.2015 dinanzi al Tribunale di Alessandria l’odierna ricorrente, detenuta per altra causa, era

Nell’occasione il GM ebbe a pronunciare sentenza dando lettura in pubblica
udienza della sentenza e della contestuale motivazione.
La circostanza trova conferma, oltre che nella sentenza, nel relativo verbale
di udienza, e quindi può dirsi accertata.
Come questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, infatti, condivisibilmente, che l’adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza,
ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa
(così sez. 2, n. 8043 del 9.2.2010, Scafa, rv. 246453, nella cui motivazione la
Corte ha ulteriormente precisato che l’assenza della sottoscrizione del giudice sul
verbale è ininfluente, atteso che è la sottoscrizione dell’ausiliario a garantirne la
veridicità).
Orbene, la lettura in pubblica udienza della sentenza con contestuale motivazione funge “ope legis” da notificazione alle parti presenti o da ritenersi tali e
costituisce il momento dal quale decorre il termine per la proposizione del gravame (così sez. 2, n. 24200 del 16.3.2010, Mazzilli, rv. 247525, in cui la Corte
ha precisato che, a tal fine, non assume alcun rilievo il successivo deposito della
sentenza in cancelleria, che può pertanto essere compiuto indifferentemente sia
in orario di apertura al pubblico che in altro orario).
L’imputata, dunque, ai sensi dell’art. 585 co. 1, nella parte in cui richiama
l’art. 544, co. 1, del codice di procedura penale, aveva quindici giorni per proporre appello avverso la sentenza.
Allorquando, dunque, l’ha proposto, in data 6.6.2015, attraverso l’ufficio matricola del Carcere Le Vallette, tale termine era spirato.
Correttamente, dunque, la Corte di appello di Torino, ha dichiarato inammissibile il proposto gravame per la tardività dello stesso, rilevando peraltro che si
trattava di ricorso assolutamente generico ed aspecifico.

3

presente.

Né poteva evidentemente valere a rimettere in termini l’imputata la circostanza che in data 27.4.2015 copia della sentenza in questione fu inviata al carcere ove la stessa era detenuta per l’allegazione agli atti del fascicolo personale.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 26 aprile 2016
Ilnsigliere
/
C99.
estensore

Il Presidente

della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

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