Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20997 del 13/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20997 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
nei confronti di:
Torcasio Luca n. il 7/8/1983
avverso l’ordinanza n. 1162/2015 pronunciata dal Tribunale della libertà
di Catanzaro il 21/1/2016;
sentita nella camera di consiglio del 13/4/2016 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M.F.
Loy, che ha richiesto procedersi alla dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 13/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto in data 4/2/2016, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in
data 21/1/2016 con la quale il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto da Luca Torcasio avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza
di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli
arresti domiciliari, ha disposto l’invocata sostituzione, nel quadro di un procedimento relativo al traffico di sostanze stupefacenti avviato a carico del Torcasio.

motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale dell’appello, per aver contraddittoriamente rivalutato il quadro relativo alle modalità di tutela delle esigenze cautelari già rinvenute a fondamento della misura carceraria sofferta dal Torcasio, ritenendo sufficienti le garanzie assicurate dalla restrizione domiciliare in aperto
contrasto con quanto, all’opposto, in precedenza sostenuto dallo stesso tribunale
nel decidere l’istanza di riesame avverso il provvedimento genetico della misura
della custodia cautelare in carcere; decisione, in occasione della quale il tribunale
calabrese aveva espressamente evidenziato l’insufficienza della restrizione domiciliare ai fini della soddisfazione delle esigenze cautelari connesse alla libertà del
Torcasio, segnatamente sotto il profilo del pericolo di reiterazione dei reati allo
stesso addebitati.
Proprio in detta occasione, nel respingere l’istanza di riesame del ricorrente,
il tribunale di Catanzaro aveva sottolineato l’agevole possibilità per l’indagato di
proseguire l’attività di spaccio presso il proprio domicilio, tenendo altresì conto
della centralità del ruolo del Torcasio nel quadro delle complesse relazioni coinvolgenti un considerevole numero di consumatori, nonché degli stretti contatti
dallo stesso intrattenuti con grossisti legati ad un ampio giro di sostanze stupefacenti.
Ciò posto, considerata l’irrilevanza del mero decorso del tempo ai fini della
modificazione del giudizio concernente l’adeguatezza della misura cautelare originariamente applicata, il procuratore ricorrente ha concluso per l’annullamento
del provvedimento impugnato, in assenza di elementi concretamente idonei a offrire contezza del mutamento della situazione originariamente apprezzata ai fini
del trattamento cautelare dell’imputato.

2. Con memoria pervenuta in data 13/4/2016, il Torcasio ha concluso per la
dichiarazione d’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.

2

Con la proposta impugnazione, il procuratore ricorrente si duole del vizio di

Osserva il collegio come il Tribunale di Catanzaro, giudicando in sede di appello avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura
della custodia cautelare in carcere, nel procedere all’invocata sostituzione in accoglimento del gravame, abbia limitato la propria indagine sulla possibilità di
procedere alla salvaguardia delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione della condotte criminose ascritte al Torcasio attraverso la misura degli
arresti domiciliari, sulla base di un discorso giustificativo logicamente e giuridicamente incongruo.

zione delle ragioni della sufficienza della misura restrittiva domiciliare sulla base
di una valutazione del tutto astratta circa l’idoneità di detta cautela a recidere i
rapporti del Torcasio con i coindagati o a impedire la reiterazione degli stessi
reati allo stesso addebitati, senza confrontarsi con il complesso delle ragioni già
indicate a fondamento dell’originaria scelta della misura carceraria e, segnatamente, delle originarie ragioni rinvenute nella ritenuta esclusiva idoneità della
misura intramuraria a garantire la soddisfazione delle esigenze cautelari connesse alla libertà dell’indagato.
Al riguardo, ritiene il collegio come, pur non potendo invocarsi il valore o
l’incidenza del c.d. giudicato cautelare in rapporto a situazioni destinate a evolvere nel tempo (come quelle relative all’adeguatezza delle misure in atto, rispetto al periculum libertatis già riconosciuto a carico dell’indagato), nondimeno la
già avvenuta valutazione circa l’esclusiva idoneità della misura della custodia
carceraria a soddisfare le esigenze cautelari connesse alla libertà dell’imputato
deve ritenersi tale da imporre, al giudice d’appello chiamato alla rivalutazione di
detta idoneità, un più stringente confronto con quelle originarie valutazioni, al fine di consentire un apprezzamento concreto e obiettivo degli aspetti o dei profili
diversamente evoluti nel tempo sotto il profilo dell’adeguatezza della misura cautelare, in un quadro di sviluppo logico e cronologico del trattamento cautelare in
corso.
Ciò posto, essendosi il tribunale di Catanzaro limitato a un’astratta valutazione della sufficienza della misura degli arresti domiciliari ai fini della soddisfazione delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione dei reati da
parte del Torcasio, senza nulla aggiungere sul piano di una più ravvicinata valutazione diacronica del trattamento cautelare dello stesso in rapporto al quadro
delineato nel provvedimento genetico della misura carceraria, occorre procedere
all’annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio degli
atti al tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

3

Sul punto, varrà osservare come il giudice a quo abbia proceduto all’indica-

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/4/2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA