Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20996 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20996 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARUSO GENNARO nato il 19/07/1966 a NAPOLI
avverso la sentenza del 24/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 09/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza in epigrafe
indicata, in sede di rinvio, in parziale riforma della decisione del giudice di
primo grado, condannava Gennaro Caruso alla pena di anni 3 e mesi 4 di
comma, T. U. stup., droghe leggere (in precedenza la pena era di anni 4
e mesi 4 di reclusione ed C 20.000,00 di multa).
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il difensore,
con unico motivo di ricorso: vizio di motivazione in relazione al
trattamento sanzionatorio, il giudice di primo grado era partito dal
minimo edittale vigente all’epoca.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è
generico e manifestamente infondato.
In tema di stupefacenti, il giudice di appello o di rinvio che
procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina
più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento
sanzionatorio originariamente previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
per le cosiddette “droghe leggere”, deve tenere conto dei parametri di cui
all’art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il
solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore
espresso dal precedente giudice. (In motivazione la Corte di cassazione
ha escluso che, in sede di rideterminazione, il giudice debba seguire un
criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima
della declaratoria di incostituzionalità). (Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016 dep. 22/02/2016, L’Astorina, Rv. 26610501).
Nel nostro caso la Corte di appello con motivazione adeguata
immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità rileva che
«tenuto conto del consistente quantitativo sequestrato» di stupefacente il
reclusione ed C 18.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, 4
trattamento sanzionatorio irrogato, peraltro in misura non eccessiva,
risulta adeguato.
Il ricorso si limita genericamente a contestare il trattamento
sanzionatorio e il vizio di motivazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/03/2017
Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI
Il Presidente
Al4= 17,L0
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.