Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20995 del 13/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20995 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Crisafulli Maurizio n. il 28/9/1969
avverso l’ordinanza n. 1945/2015 pronunciata dal Tribunale della libertà
di Catania il 28/12/2015;
sentita nella camera di consiglio del 13/4/2016 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M.F.
Loy, che ha richiesto procedersi alla dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv.to G. Ragazzo del foro di Catania,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 13/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto in data 5/2/2016, Maurizio Crisafulli ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 28/12/2015 con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello proposto dall’imputato avverso il provvedimento in data
10/11/2015 con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale ha disatteso l’istanza dell’imputato diretta alla sostituzione della misura
della custodia cautelare in carcere allo stesso applicata con quella degli arresti
donniciliari, nel quadro di un procedimento per associazione a delinquere finaliz-

vi di detto traffico) avviato a carico del Crisafulli.
Con l’impugnazione proposta, il ricorrente censura l’ordinanza de qua per
violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il tribunale erroneamente ritenuto persistente il quadro di valutazione relativo alla gravità del fatto allo stesso
addebitato, avendo trascurato l’avvenuta esclusione dell’aggravante di cui all’art.
7 della legge n. 203/91 (ancora formalmente contestata nei confronti del Crisafulli) in relazione a tutti i coimputati separatamente giudicati, pervenendo inoltre
alla conferma della più grave misura cautelare restrittiva adottata a suo carico
nonostante la piena sufficienza dell’alternativa misura degli arresti domiciliari,
eventualmente associati all’applicazione di meccanismi di controllo a distanza.
Sulla base dei motivi di ricorso così illustrati, il ricorrente ha concluso per
l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
Ritiene questa corte che il tribunale di Catara abbia adeguatamente richiamato – con motivazione logicamente argomentata – la significativa valenza prognostica rivestita, ai fini del mantenimento della misura carceraria, dalla particolare gravità dei reati addebitati al Crisafulli (al di là della contestazione di cui
all’art. 7 della legge n. 203/91, non compresa nel titolo cautelare sofferto dal ricorrente), avuto riguardo alla ripetitività delle condotte delittuose dallo stesso
assunte, consistite nella continua presenza nella centrale di spaccio, nella specificità del ruolo disimpegnato e nella varietà dei compiti di supporto logistico:
condotte nel loro complesso idonee a denotare una concreta professionalità e
una spiccata propensione a delinquere del prevenuto, come tale espressione di
una concreta e ancora attuale pericolosità sociale dello stesso.
Peraltro, lo stesso giudice a quo ha sottolineato la sussistenza, in relazione
alla tipologia di delitto associativo in contestazione, della presunzione relativa di
adeguatezza della misura cautelare carceraria, nella specie in nessun modo su-

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zata al traffico di sostanze stupefacenti (oltre che in relazione ad episodi esecuti-

perata da puntuali elementi positivi di segno contrario, eventualmente dimostrativi dell’idoneità di misure cautelari di minore asprezza.
A fronte di tali considerazioni, in modo del tutto lineare, in chiave argomentativa, il tribunale catanese ha sottolineato come il mero decorso del tempo
dall’esecuzione della misura o la risalenza nel tempo dei fatti commessi (aspetto
già valutato in sede di riesame e dunque non nuovo), apparissero inadeguati a
vincere la descritta prognosi negativa in ordine alla capacità del Crisafulli di rispettare le prescrizioni correlate all’adozione di misure cautelari pur sempre affi-

stesse sottoposti.

3. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere attestata l’integrale infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dall’odierno istante, con il
conseguente rigetto del relativo ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/4/2016.

date, con carattere di prevalenza, alla osservanza spontanea dei soggetti alle

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