Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20995 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20995 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUISSI AMIR nato il 25/11/1988

avverso la sentenza del 20/07/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. il
Tribunale di Venezia applicava a Amir Ruissi la pena concordata di di mesi
2 di reclusione ed C 200,00 di multa in aumento per la continuazione di
altri reati già giudicati relativi alla decisione del Tribunale di Venezia del

cui all’art. 73, quinto comma, T.U. stup. Commesso il 22 settembre 2012.
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, personalmente, con
due motivi di ricorso: omessa motivazione in ordine all’applicazione
dell’art. 129 cod. proc. pen.; applicazione di una pena diversa da quella
richiesta, ovvero la pena finale di anni 3 e giorni 20 di reclusione ed C
12.200,00, e non quella applicata di anni 3 e giorni 20 di reclusione ed
14.400,00 di multa.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono
manifestamente infondati e generici; inoltre l’eventuale errore materiale
(di calcolo) di irrogazione della pena di C 14.400,00 invece che di C
12.200,00 di multa (pena finale, in quanto la pena per il presente
procedimento risulta correttamente indicata, e del resto non c’è motivo di
ricorso, sul punto) deve essere corretto dal giudice del merito, in
considerazione dell’inammissibilità del ricorso, ex art. 130 cod. proc, pen.
Relativamente all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. la
decisione impugnata richiama il verbale di sequestro e la comunicazione
della notizia di reato del 24 settembre 2012 del Nucleo natanti Carabinieri
di Venezia.
Il ricorso per Cassazione non contiene nessun motivo specifico di
applicazione dell’art. 129, cod. proc. pen.: «Nel giudizio definito ex art.
444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella
quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di
motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni
che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie, relativa ad un
patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il

10 dicembre 2014, irrevocabile il 3 aprile 2015, relativamente al reato di

ricorrente aveva genericamente dedotto l’assenza ed illogicità della
motivazione in ordine all’esclusione dell’immediato proscioglimento ai
sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez.
6, n. 250 del 30/12/2014 – dep. 07/01/2015, Barzi, Rv. 261802).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso i19/03/2017

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

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