Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20994 del 13/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20994 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
La Hara Salvatore n. il 22/7/1972
Sacco Marianna n. il 26/7/1971
La Hara Luigi n. il 16/12/1992
avverso l’ordinanza n. 1027/2015 pronunciata dal Tribunale della libertà
di Napoli il 16/12/2015;
sentita nella camera di consiglio del 13/4/2016 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. P. Fimiani, che ha richiesto il rigetto dei ricorsi.

Data Udienza: 13/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 16/12/2015, il Tribunale di Napoli, giudicando
quale giudice del rinvio a seguito di annullamento della corte di legittimità, ha
parzialmente confermato il provvedimento in data 16/12/2015 con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città ha rigettato
l’istanza di revoca dell’ordinanza in data 24/9/2014 con cui il medesimo giudice
per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306/92 di taluni beni intestati a Salvatore La

da parte di Salvatore La Hara, del reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Con il medesimo provvedimento, il Tribunale napoletano ha parzialmente
accolto l’appello proposto nell’interesse di Luigi La Hara in relazione a talune
somme di denaro rinvenute nella relativa disponibilità, stabilendone la restituzione.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, dopo
aver sottolineato il ricorso del fumus commissi delicti relativo al reato associativo
contestato a Salvatore La Hara, ha evidenziato gli estremi della sproporzione tra
i redditi disponibili dai ricorrenti e il valore dei beni agli stessi sequestrati, ribadendo la mancata offerta di alcuna prova, da parte degli stessi, in ordine alla legittima provenienza di detti beni.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione Salvatore La Hara, Marianna Sacco e
Luigi La Hara, dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice
dell’appello, nella parte in cui avrebbe asseritamente trascurato la valutazione
degli specifici elementi di legittimazione della liceità delle accumulazioni patrimoniali realizzate nel tempo da Marianna Sacco e da Luigi La Hara, tali da giustificarne pienamente la proporzione con gli acquisiti dei beni sequestrati e la titolarità delle somme di denaro rinvenute nella relativa disponibilità.

3. Con nota in data 4/2/2016, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi unitariamente proposti dagli odierni istanti sono infondati.
Preliminarmente, rileva il collegio come, in tema di misure cautelari reali,
nella nozione di ‘violazione di legge’ per cui soltanto può essere proposto ricorso
per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza

2

Nara, Marianna Sacco e Luigi La Hara in relazione alla prospettata commissione,

assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità
manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 c.p.p. (v.
Cass., Sez. Un., n. 5876/2004, Rv. 226710, e altre successive).
Rimangono pertanto escluse dalla nozione di violazione di legge connessa al
difetto di motivazione, tutte le rimanenti ipotesi nelle quali la motivazione stessa
si dipani in modo insufficiente e non del tutto puntuale rispetto alle prospettazio-

ricorso per cassazione unicamente a quelle violazion ‘ di legge consistenti in errores in iudicando o in procedendo, ovvero a quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento,
o del tutto mancante, ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza
e ragionevolezza tali rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice
(cfr. Cass., Sez. 5, n. 43068/2009, Rv. 245093).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno del tutto infondatamente censurato il
provvedimento impugnato per aver omesso di confrontarsi criticamente con gli
elementi di prova prodotti a difesa degli stessi, avendo il tribunale del riesame
adeguatamente evidenziato – con motivazione logicamente argomentata e dotata di congruente linearità – come i redditi conseguiti nel tempo da Marianna Sacco (così come emerso a seguito delle indagini disposte attraverso la polizia giudiziaria) fossero di esiguità tale da escludere che la stessa potesse aver accumulato risorse sufficienti all’acquisto delle due autovetture alla stessa sequestrate, attesa la sufficienza di detti modesti redditi alla sola soddisfazione delle quotidiane
esigenze di vita, senza alcuna ragionevole possibilità di risparmi dell’entità necessaria a far fronte agli impegni economici legati ai ridetti acquisti.
Lo stessoiribunale ha altresì evidenziato le ragioni dell’impossibilità, per la
Sacco, di arricchire l’entità delle proprie entrate attraverso le liberalità della madre, Antelitano Anna, attesa la rilevata incompatibilità temporale tra le rimesse
di quest’ultima e l’epoca degli acquisti in esame.
Proprio la visione d’insieme della situazione patrimoniale dei coniugi Salvatore La Hara e Marianna Sacco ha consentito di accertare la sostanziale inconsistenza delle condizioni reddituali della coppia, rispetto alla giustificazione della
disponibilità di elementi patrimoniali necessari all’acquisto dei beni sequestrati,
vieppiù in assenza di elementi documentali attestanti la percezione di redditi diversi o di fonti di arricchimento economico ulteriori, idonei a consentire una
plausibile ricostruzione della legittima provenienza delle somme di denaro necessarie a far fronte ai ridetti acquisti. Un discorso – condotto con rigore logico e linearità argomentativa – da ritenersi comune a tutte le provviste necessarie

3

ni censorie (v. Cass., Sez. 1, n. 6821/2012, Rv. 252430), dovendo riservarsi il

all’acquisto dell’immobile intestato ai figli e ai restanti beni degli odierni ricorrenti
sottoposti a sequestro.

5. Le argomentazioni così compendiate dal giudice a quo appaiono tali da integrare un apparato motivazionale certamente sussistente (e non meramente
apparente), dovendo pertanto ritenersi esclusa alcuna violazione di legge, tanto
sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto nella prospettiva
dell’intercorsa applicazione della misura cautelare reale qui contestata in assenza

6. Al riscontro dell’infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dai ricorrenti segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2016.

dei requisiti di legge a tal fine previsti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA