Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20993 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20993 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISANO DANIEL RUBEN nato il 24/03/1967 a BUENOS AIRES( ARGENTINA)

avverso la sentenza del 07/04/2017 del TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Como ha
condannato Daniel Ruben Pisano alla pena di C 300,00 di ammenda
relativamente al reato di cui all’art. 4, comma 7, legge n. 628/1961.

2.

Propone ricorso in appello – trasmesso a questa Corte di

Cassazione ex art. 568 cod. proc. pen. – l’imputato, tramite il difensore,
con unico motivo di ricorso: mancata assoluzione dell’imputato per
mancanza o insufficienza delle prove della commissione del reato, la
ricostruzione storica dei fatti ritenuta in sentenza come riferita dal
ricorrente, non coincide con quella effettivamente sostenuta da Pisano; il
ricorrente non si è mai presentato perché non ha mai ricevuto la
convocazione (le prescrizioni), in quanto la notifica è avvenuta presso lo
studio del commercialista, rag. De Bendetto; il ricorrente è solo un
prestanome.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è
manifestamente infondato e generico, trattandosi di appello, come tale, è
solo in fatto, senza censure di legittimità. Il ricorso, infatti, richiede una
nuova valutazione di merito, incompatibile con il giudizio di legittimità.
Inoltre, per completezza, si deve osservare che l’amministratore
di diritto comunque risponde del reato, come adeguatamente motivato
nella sentenza impugnata, con accertamenti di fatto insindacabili in sede
di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Commesso il 25 settembre 2012.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

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Così deciso il 9/03/2018

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