Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20992 del 13/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20992 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona
nei confronti di:
Facchini Alice n. il 13/1/1990
avverso la sentenza n. 777/2015 pronunciata dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Pesaro il 24/7/2015;
sentita nella camera di consiglio del 13/4/2016 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissioni degli atti al Tribunale di Pesaro.

Data Udienza: 13/04/2016

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.,

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto delef1/9/2015, il Procuratore generale presso la Corte d’appello
di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale
di Pesaro del 24/7/2015, con la quale, sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e dell’imputata, è stata applicata, nei confronti di Alice Facchini, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., la pena di sei giorni di arresto e di euro 1.000,00 di ammenda (convertita nella corrispondente pena pecuniaria pari a complessivi euro
2.500,00), a sua volta sostituita nella misura del lavoro di pubblica utilità per il

(tasso alcolemico pari a 1,38 g/I), aggravato dalla commissione del fatto in orario notturno, accertato in Fano il 1/3/2015.
Con il ricorso proposto, il Procuratore generale marchigiano censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto la sostituzione, con
la misura del lavoro di pubblica utilità, della pena già convertita in pena pecuniaria, attesa inammissibilità (per reciproca incompatibilità) della contemporanea
applicazione delle misure previste dall’art. 53 della legge n. 689/81 e dall’art.
186, co. 9-bis, c.d.s..
Sulla base di tale motivo d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della decisione impugnata, con l’adozione delle statuizioni
consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione,
concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
Secondo l’interpretazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte,
la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria (ai sensi dell’art. 53 legge n. 689/81) e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavoro di
pubblica utilità (ex art. 186, co. 9-bis, c.d.s.) costituiscono strumenti distinti di
adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali
dell’imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti
alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adottata
una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra, dovendo escludersi la possibilità che i benefici
connessi alla sostituzione si sommino determinando un trattamento sanzionatodo ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (v., ex plurimis, Sez. 4,
Sentenza n. 37967 del 17/05/2012, Rv. 254361; Sez. 4, Sentenza n. 2383 del
06/12/2013, Rv. 258180; Sez. 4, Sentenza n. 21238 del 02/10/2014, Rv.
263851).

periodo corrispondente, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica

Nel caso di specie, avendo le parti concordato un trattamento sanzionatorio
illegale – siccome determinato attraverso la previa conversione della pena originariamente inflitta in quella pecuniaria e la successiva sua sostituzione con la
misura del lavoro di pubblica utilità -, la ratifica di detto accordo operata nella
sentenza impugnata vale a renderla giuridicamente errata, dovendo conseguentemente procedersi all’annullamento senza rinvio della stessa, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per il prosieguo.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/4/2016.

P.Q.M.

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