Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20991 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20991 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAYS KAIS nato il 25/11/1984

avverso la sentenza del 05/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano con sentenza 5.10.2017 confermava la sentenza
emessa dal tribunale di Milano del 19.01.2017, appellata dal Rays, che lo aveva
condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione ed € 20000 di multa, in esito
al rito abbreviato richiesto, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza

dell’11.11.2016.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato su due motivi, il ricorrente a mezzo del
difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613, c.p.p. deduce:
a) violazione di legge in relazione all’art. 73, TU Stup. (a fronte del dato ponderale,
compatibile con l’ipotesi di cui all’art. 73, co. 5, TU Stup., i giudici avrebbero invece
confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di cui al co. 1 dell’art. 73 citato,
escludendo l’ipotesi lieve in ragione di alcuni elementi (quantitativo sequestrato,
grado di purezza della cocaina, modalità della condotta, atteso il rinvenimento di
due bilancini di precisione e dell’occultamento della sostanza in giardino) che
escludevano che si trattasse di condotta di spaccio occasionale, dimostrando
invece come l’imputato fosse evidentemente inserito in una più vasta rete dedita
all’attività illecita; si tratterebbe di motivazione illogica, atteso che: 1) quanto al
quantitativo, si tratterebbe di un quantitativo modesto se rapportato alla piazza di
spaccio, Milano; 2) quanto alle modalità della condotta c.s. descritte, non sarebbe
possibile comprendere da un punto di vista logico come possano costituire
discrimine tra l’ipotesi lieve e quella base; 3) il rinvenimento dei bilancini e le
modalità di occultamento, al più, sarebbero idonei ad escludere la detenzione ad
uso esclusivamente personale, ma non idonei ad escludere la configurabilità della
c.d. ipotesi lieve; 4) illogico sarebbe poi l’aver attribuito a tali elementi la natura
di indici di inserimento dell’imputato in una più ampia rete dedita all’attività di
spaccio; non si sarebbe, peraltro, tenuto conto di un elemento significativo,
costituito dal fatto che si trattava di un’unica tipologia di sostanza stupefacente,
ciò che avrebbe consentito di qualificare l’ipotesi lieve;
b) violazione di legge in relazione all’art. 671 c.p.p. ed all’art. 81 c.p. (si duole per
aver la Corte d’appello rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione
tra i fatti oggetto del giudizio e quelli giudicati con sentenza del tribunale di Milano
in data 14.09.2016, stante la mancata produzione della sentenza in questione;
diversamente, si sostiene, la sentenza era già stata prodotta in primo grado all’atto
delle conclusioni, ed il primo giudice nel rigettare la richiesta di continuazione, non
aveva fatto riferimento alla mancata produzione della sentenza perché depositata

stupefacente del tipo cocaina (art. 73, TU Stup.), in relazione a fatti

al momento delle conclusioni, ritenendo invece non sussistere i presupposti per
riconoscere il vincolo della continuazione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

E’ anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con le

argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera
puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le
identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così
dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di
novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del
gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni
riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
(v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv.
253849).

5. Il ricorso è inoltre da ritenere manifestamente infondato, atteso che la Corte
d’appello, quanto al primo motivo, esclude la sussumibilità dei fatti nel co. 5
dell’art. 73, TU Stup., valorizzando in chiave negativa una serie di elementi
(quantitativo sequestrato, grado di purezza della cocaina, modalità della condotta,
atteso il rinvenimento di due bilancini di precisione e dell’occultamento della
sostanza in giardino) che escludevano che si trattasse di condotta di spaccio
occasionale, dimostrando invece come l’imputato fosse evidentemente inserito in
una più vasta rete dedita all’attività illecita; le censure del ricorrente, sul punto,
sono da ritenersi manifestamente infondate, tenuto conto della giurisprudenza che
esclude la sussumibilità del fatto nel comma quinto dell’art. 73 quando anche uno
solo degli indici indicati dalla norma sia a tal fine ostativo; trattasi di motivazione
immune dai denunciati vizi, che si conforma del resto al principio autorevolmente
espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante
speciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del
1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della
condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la
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3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato e generico.

conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente
assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U,
n. 35737 del 24/06/2010 – dep. 05/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911).

6. Il ricorrente, dunque, attraverso le prospettate illogicità della sentenza, sotto
l’apparente censura del vizio motivazionale, in realtà tenta di chiedere a questa

non condivisa dal ricorrente; ciò che si risolve, dunque, nella manifestazione del
dissenso di quest’ultimo, più che nella prospettazione di un reale vizio
motivazionale; deve, quindi, essere ribadito che il controllo di legittimità sulla
correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la
propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica
della vicenda ed all’attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli
atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto
dall’art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46
del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n.
20038 del 09/05/2006 – dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).

7.

Quanto al secondo motivo, attinente al mancato riconoscimento della

continuazione, è ben vero che i giudici di appello negano il riconoscimento della
continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza del tribunale di Milano del
14.09.2016, ed avvenuti in data 12.08.2016, per la ritenuta mancata produzione
difensiva, ma il ricorrente non tiene conto delle argomentazioni esposte dal primo
giudice (la cui motivazione, com’è noto, attesa la natura di doppia conforme, si
salda con quella di appello, integrandosi reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del
16/07/2013 – dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), che aveva negato
l’applicabilità dell’art. 81, cpv, c.p. non essendo stato adeguatamente dimostrato
che si trattasse della medesima partita di stupefacente, come affermato
dall’imputato; quanto sopra è sufficiente ad escludere in radice la fondatezza della
prospettazione difensiva, rendendo irrilevante il mancato esame della sentenza
prodotta in sede di discussione davanti al primo giudice, con conseguente
inammissibilità anche di tale secondo motivo, non essendo stato peraltro
censurato il travisamento probatorio per omissione ma solo la violazione di legge
riferita al combinato disposto degli artt. 81 c.p. e 671, c.p.p., nella specie
insussistente.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
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Corte di sostituire la propria valutazione a quella, operata dai giudici territoriali,

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

Il Consigli re estensore

Il Presidente

Alessi Scarcella

A1 4o Cavallo
L,t4;
,

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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