Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20991 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20991 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WASLATI AIMEN N. IL 12/12/1988
avverso l’ordinanza n. 345/2015 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
27/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
4et4e/sentite le conclusioni del PG Dott. nyulAe
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Udit i difensor Avv.-

LA,‘

Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza n. 345/2015 del 27/11/2015 il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di
riesame presentata nell’interesse di Waslati Aimen confermando in toto l’ordinanza emessa dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 18/11/2015 con la quale era
stata applicata all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto ex art. 73
D.P.R. 309/1990.

2.1. la violazione di legge in relazione all’art. 309 commi 5 e 10 c.p.p. Deduce la mancanza in
atti della perizia tossicologica concernente lo stupefacente sequestrato al ricorrente,
lamentando che nel verbale di arresto del 14 novembre 2015, nonostante la P.G. riferiva la
trasmissione del compendio drogante al LASS dei Carabinieri per la dovuta perizia
tossicologica, nel corso dell’udienza perveniva a mezzo fax al Tribunale del Riesame di Perugia
la perizia suindicata. Da quest’ultima si evinceva che la stessa era stata effettuata in data 15
novembre 2015, con trasmissione in contestuale data alla P.G richiedente. La questura di
Perugia ricevuto il documento il 15 novembre 2015 aveva provveduto all’invio al P.M.
procedente soltanto il 27 novembre 2015 alle ore 9.18.
2.2. la violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p. in relazione all’art. 73, comma
5, D.P.R. n. 309/90. Violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.: manifesta
illogicità della motivazione. Deduce in particolare che l’elemento quantitativo, poichè
direttamente collegato all’oggettività del reato è quello maggiormente significativo per
individuare l’entità della lesione all’interesse protetto: ciò comporta che il fatto poteva essere
ritenuto lieve se la sostanza oggetto di contestazione presentava, non tanto per il dato
quantitativo in sé, quanto soprattutto alla luce dell’analisi del principio attivo, un valore
ponderale esiguo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Le valutazioni espresse dal Tribunale di Perugia in seguito alla richiesta di riesame e in
ordine alla gravità degli indizi raccolti a carico del Waslati, appaiono immuni dalle dedotte
censure.
Il controllo di legittimità, relativo ai provvedimenti de libertate secondo la giurisprudenza di
questa Corte, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un
lato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e dall’altro, la assenza di illogicità evidenti,
ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr.
Cass. Sez. VI sentenza n. 2146 del 25/05/1995, dep. 16/06/1995, Rv. 201840; Cass. Sez. II,
Sentenza n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv 251760).
Il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del
giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,
per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si
risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (cfr Cass. Sez. I Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv.
201177).
La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di
legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea tale da rendere
incomprensibili le ragioni che hanno portato all’applicazione della misura. (cfr Cass. sez. VI,
Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, dep. 11/12/2015 Rv 265244).
Nel caso di specie il Tribunale ha del tutto legittimamente motivato la scelta di rigettare la
richiesta di riesame proposta dal ricorrente, le valutazioni espresse sul versante delle esigenze
cautelari tengono in assoluta considerazione tanto l’entità del fatto, quanto la sanzione che si
riteneva potesse essere irrogata al Waslati. Il tribunale si è espresso in relazione al pericolo

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Waslati Ainnen
personalmente. L’esponente denuncia :

concreto ed attuale di reiterazione della condotta criminosa di talché ha provveduto ad addurre
i motivi concernenti l’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi
delitti della stessa specie di quello per cui si procede. A corroborare la sua tesi il Tribunale ha
evidenziato l’elevata capacità a delinquere del ricorrente, la pericolosità sociale visti anche i
precedenti penali specifici. (Cass. Sez. II, Sentenza n. 50343 del 03/12/2015, dep.
22/12/2015 Rv. 265395).

4. In merito al motivo sub 2.2. relativo al contestato diniego dell’ipotesi della lieve entità del
fatto, ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 si ritiene necessario sottolineare che ai
fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità il
giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione
(mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del
reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) dovendo
conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi
elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve “entità”.
(Cass. Sez. III n. 32695 del 27/03/2015 dep. 27/07/2015, Rv. 264491).
Nel caso de quo, il giudice di merito, con congrua ed esaustiva motivazione, ha evidenziato
l’impossibilità di ricondurre i fatti addebitati al ricorrente all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,
D.P.R. 309/1990 non solo in ragione dell’abitualità del commercio di eroina oggetto di
contestazione (circostanza di per sé ancora neutra ai fini della qualificazione ex art. 73, comma
5, tenuto conto delle previsioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6) bensì e in
particolar modo a causa delle complessive modalità di commissione dei fatti, espressive
dell’esistenza di una stabile organizzazione inserita con pienezza in un contesto di
narcotraffico, da parte di un soggetto gravato da plurimi, specifici e recentissimi precedenti
penali, giudiziari e di polizia: requisiti tali da attestare in modo inequivocabile l’esclusione della
minima gravità della vicenda (Cass sez. IV, Sentenza n. 10725 del 26/02/2016, dep.
14/03/2016).
La valutazione operata dal Tribunale deve dunque ritenersi esente da censure, in ragione
dell’evidenza dei fatti contestati e del superamento oltre ogni ragionevole dubbio delle soglie
previste per la qualificazione del fatto come di lieve entità.
Non sussistendo elementi di novità tali da condurre ad una rivisitazione delle esigenze cautelari
già decise, si rigetta in toto il ricorso.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Va, infine, disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art.94, comma 1-ter, disp.
att. del c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto
penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art.94 c. 1 ter disp. att. del
c.p.p..
Roma, 8 aprile 2016
Il Pr ide e est.
FI sto! ZO

3. Per quanto concerne i motivi sub 2.1. l’accertamento tossicologico, entrato nella disponibilità
del p.m., è stato prontamente e nei termini trasmesso al Tribunale del Riesame che, su
espressa richiesta del Waslati, ne ha tenuto conto nella decisione. La doglianza in questione è
quindi infondata.

CORTE SUPREMA Di CASSA220PJE

IV Sezione Penale

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