Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20990 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20990 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
QUISPE LAZARO FELICITA ISABEL nato il 19/11/1968 a JUNIN( PERU’)
AREVALO CHIMBO PEDRO JACINTO nato il 17/09/1970

avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con la decisione in epigrafe
indicata, in parziale riforma della decisione di primo grado ha
rideterminato la pena nei confronti di Quispe Lazaro Felicita Isabel ad
anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 12.000,00 di multa, e confermava la

16.000,00 di multa (per i reati loro ascritti di cessione di stupefacenti),
commessi da giugno a settembre 2015).
2.

Ricorrono per Cassazione, gli imputati, tramite difensore,

deducendo Quispe, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione
sul quinto comma dell’art. 73, T.U. stup. e sull’attenuante dell’art. 114,
cod. pen., e Pedro Jacinto Arevalo Chimbo, vizio di motivazione e
violazione di legge relativamente all’accertamento della responsabilità al
di là di ogni ragionevole dubbio, e sulla determinazione della pena senza
la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’ipotesi del
quinto comma dell’art. 73, T. U. stup.
3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei
motivi, e per la loro genericità.
3. 1 Con riguardo ad Arevalo Chimbo Pedro Jacinto, la sentenza
impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia
conforme) con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o
di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi
giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come dalla
condotta e dal quantitativo della sostanza non si può ritenere l’ipotesi del
quinto comma, art. 73, T.U. stup. Inoltre la pena in considerazione
dell’entità dello stupefacente (1 kg circa di coca9, già blanda, non può
essere ridotta con altre attenuanti. Sul punto il ricorso risulta
estremamente generico, non prospetta motivi di legittimità.
3. 2 Con riguardo a Quispe Lazaro Felicita Isabel, il ricorso
risulta estremamente generico, limitandosi a ritenere non motivata la
decisione, ma senza indicare dove e perché, del resto la sentenza
impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia
conforme) adeguatamente motiva sulla sua compartecipazione ai traffici

condanna di Pedro Jacinto Arevale Chimbo ad anni 4 di reclusione ed euro

della figlia (per ingenti quantitativi) irrogando anche una pena nel minimo
edittale con la concessione delle circostanze attenuanti generiche,
rilevando comunque che la sua compartecipazione non può ritenersi di
lieve entità, né di minima importanza.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, crascuno,

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

AlAC

CE LO

e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

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