Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20987 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20987 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL MAHJOUR ABDELHAK nato il 03/02/1983

avverso la sentenza del 11/09/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP/tribunale di Torino con sentenza 11.09.2017 applicava ex art. 444 c.p.p.
all’EL MAHJOUR la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione ed € 6000 di multa,
ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, relativi alla violazione della normativa
in materia di stupefacenti (art. 73, co. 4, TU Stup.), disponendo la confisca e la

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il difensore iscritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce vizio di violazione di legge per aver
ordinato la confisca, per quanto di interesse, di sei telefoni cellulari e di schede
GSM in quanto ritenuti strumentali ai fini della realizzazione del reato; tale
circostanza non sarebbe sufficiente a giustificare l’esistenza di un vincolo
strumentale tra gli stessi ed il reato, essendo necessario un collegamento stabile
con l’attività criminosa che esprima con essa un rapporto funzionale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

4. E’ anzitutto generico per aspecificità.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria
correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che il giudice
giustifica le ragioni della confisca facoltativa degli apparati cellulari e delle schede
SIM in sequestro, atteso il collegamento evidente tra il possesso dei cellulari e
delle relative schede SIM e l’attività di detenzione e spaccio, svolta con tali
apparati per contattare fornitori e/o acquirenti, con conseguente necessità di una
loro apprensione per evitarne un successivo riutilizzo illecito; trattasi di
motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, peraltro conforme alla
giurisprudenza di questa Corte; quanto sopra, infatti, è necessario e sufficiente a
configurare lo stretto nesso strumentale e funzionale tra l’utilizzo dei telefoni ed il

distruzione dello stupefacente e del restante materiale in sequestro.

reato commesso, idoneo a giustificare la confisca in quanto lo stesso mezzo
potrebbe prevedibilmente essere nuovamente utilizzato per la realizzazione di
analoghi reati; ed invero, questa Corte ha già ripetutamente affermato che la
confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma primo, cod.pen. è legittima quando
sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima
deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera

la probabilità del ripetersi di un’attività punibile (Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007
– dep. 22/06/2007, Muro Martinez Losa, Rv. 236973); ed è massima di comune
esperienza che un soggetto dedito ad attività di spaccio si avvalga di apparati
telefonici cellulari per mantenere i contatti con clienti e fornitori, donde la evidenza
oggettiva di un naturale e stretto nesso strumentale tra i telefoni cellulari
sequestrati ed il reato oggetto di contestazione, che rivela effettivamente la
probabilità del ripetersi di un’attività punibile.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente

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