Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20986 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20986 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANONI MARCO nato il 14/01/1964 a ROMA
avverso la sentenza del 10/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TIVOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 09/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. il
Tribunale di Tivoli applicava a Marco canoni la pena concordata di anni 4
di reclusione ed C 20.000,00 di multa, relativamente al reato di cui agli
art. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 309 del 1990,
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, tramite difensore,
con un unico motivo di ricorso: omessa motivazione.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è
manifestamente infondato e generico, non dice nulla, si limita a
prospettare un vizio di motivazione ma non indica perché e dove.
Il ricorso, infatti, non contiene nessun motivo specifico di
applicazione della norma di cui all’art. 129, cod. proc. pen.: «Nel giudizio
definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità
l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause
di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione
specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice
l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
(Nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di
sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto
l’assenza ed illogicità della motivazione in ordine all’esclusione
dell’immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e
75 d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep.
07/01/2015, Barzi, Rv. 261802).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
commesso il 26 maggio 2017.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Angelo Matteo SOCCI
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Così deciso iI9/03/2017