Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20984 del 13/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20984 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Zanolari Marco Giuseppe n. il 24/11/1939
avverso la sentenza n. 4544/2015 pronunciata dalla Corte d’appello di
Milano il 27/10/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 13/4/2016 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Loy, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l’avv.to F. Cipollaro del foro di Roma, che ha
concluso in conformità alle note scritte depositate.

Data Udienza: 13/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 27/10/2015, la Corte d’appello di Milano ha
confermato la decisione in data 1/4/2015 con la quale il Tribunale di Sondrio ha
condannato Marco Giuseppe Zanolari alla pena di giustizia in relazione al reato di
lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore Singh Surjit, in Villa di Tirano, il
16/10/2008.
All’imputato, in qualità di titolare della ditta Zanolari, datore di lavoro del

tradizionali parametri della colpa generica e delle norme di colpa specifica
indicate nel capo di imputazione, per aver omesso la valutazione dei rischi e
l’adozione del corrispondente documento previsto dalla legge, con riguardo alle
operazioni di vendemmia da svolgere nel quadro delle attività dell’azienda
agricola dell’imputato.
In particolare, nel caso di specie, il Singh, intento nelle operazioni di
vendemmia, mentre raccoglieva l’uva dall’ultimo filare, arretrava fino a
raggiungere a ritroso il bordo del muro di regimazione retrostante e, non
accortosi del vuoto, precipitava da un’altezza dì circa tre metri dal suolo
riportando gravi lesioni personali comportanti una malattia della durata
comunque superiore ai quaranta giorni.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, censurando la violazione di legge e il vizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per aver omesso di
rilevare il difetto di legittimazione del difensore delle persone offese a costituirsi
parte civile, in assenza di alcuna valida procura speciale a ciò diretta.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui
sarebbe incorsa la corte territoriale per aver omesso di esaminare le specifiche
responsabilità del preposto presente nell’occasione di specie, l’accertamento
delle cui responsabilità avrebbe consentito di rilevare l’assoluta estraneità
dell’imputato ad ogni profilo di colpa addebitabile a suo carico.

3. All’odierna udienza il difensore della parte civile ha concluso riportandosi
alle note scritte contestualmente depositate.

2

prestatore infortunato, era stata originariamente contestata la violazione dei

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

5. Con riguardo al profilo relativo alla legittimazione a costituirsi parte civile
ad opera del difensore della persona offesa, vale evidenziare come la corte
territoriale abbia correttamente ritenuto superata la questione attraverso il
rilievo della esplicita volontà, manifestata dinanzi al giudice di primo grado da
parte del lavoratore infortunato, di costituirsi parte civile attraverso il difensore

Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento della
giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il difetto di legittimazione
all’esercizio dell’azione civile da parte del difensore, per difetto di procura
speciale, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che
consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente
(v., ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015, Rv. 263730).

6.

Quanto alla censura relativa all’asserito carattere assorbente della

responsabilità del preposto, rispetto a quella del datore di lavoro, è appena il
caso di rilevare come i giudici del merito abbiano attribuito l’evento lesivo alla
responsabilità dell’imputato per avere quest’ultimo del tutto omesso di prevedere
la benché minima forma di cautela in relazione a un rischio di evidente
percepibilità in relazione al compimento delle ordinarie attività di vendemmia
nell’azienda agricola dello Zanolari; si tratta, dunque, di un rischio naturalmente
connesso all’esercizio dell’attività aziendale, suscettibile di riverberarsi sulla
responsabilità del datore di lavoro quale primo responsabile delle politiche di
gestione della sicurezza dei propri lavoratori; una vicenda di gestione di rischi
connessi all’adozione scelte di fondo (e non già di una mera mancanza esecutiva
eventualmente rimproverabile alle omissioni di un mero preposto) tipicamente
riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, passim).

7. Le considerazioni che precedono impongono la pronuncia del rigetto del
ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita,
secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita

3

ivi presente.

parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, il 13/4/2016

Il Consigliere estensore

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