Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20983 del 13/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20983 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Romano Giovanni n. il 15/10/1973
avverso la sentenza n. 790/2013 pronunciata dalla Corte d’appello di
Salerno il 11/11/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 13/4/2016 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.F. Loy, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv.to E. Criscuolo del foro di Salerno, che ha
concluso per l’accoglimento del relativo ricorso, ovvero, in subordine,
per la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Data Udienza: 13/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 11/11/2014 la Corte d’appello di Salerno ha
confermato la decisione in data 2/5/2012 con la quale il tribunale della stessa
città ha condannato Giovanni Romano alla pena di giustizia in relazione al reato
di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,01 g/1),
commesso in Salerno, il 21/2/2010.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore ha proposto

sarebbe incorsa la corte territoriale nell’omettere di rilevare la nullità verificatasi
nel corso del giudizio a seguito del mancato avviso, nei confronti dell’indagato, al
momento dell’accertamento del tasso alcolemico da parte della polizia
giudiziaria, della facoltà di farsi assistere da un difensore, attesa la natura
irripetibile

dell’accertamento;

con

la

conseguente

inutilizzabilità

dell’accertamento effettuato e la mancata acquisizione di alcuna prova certa
circa la responsabilità penale dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente, osserva il collegio come il reato per il quale l’imputato è
stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi dell’ipotesi
contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza alcolica commesso alla data
del 21/2/2010, senza che siano successivamente intervenuti periodi di
sospensione della prescrizione sufficienti a escluderne l’attuale integrale decorso.
Al riguardo, ritenuto che l’odierno ricorso avanzato dall’imputato non appare
manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra
natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente
impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato,
l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti
al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza
del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in
modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia
assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di
‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129
c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e
obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la

2

ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge in cui

correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv.
229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine
di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il
principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti
processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato
a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza
della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua

prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte
risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte
– anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze
di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni
di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p..
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all’imputato
estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13/4/2016

Il Consigliere estensore

innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA