Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20982 del 13/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20982 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Paterniti Maurizio n. il 15/3/1978
avverso la sentenza n. 3365/2013 pronunciata dalla Corte d’appello di
Catania il 23/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 13/4/2016 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.F. Loy, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione in ordine al capo a); rigetto del ricorso relativo al capo b) e rideterminazione
della pena.

Data Udienza: 13/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 23/10/2014, la Corte d’appello di Catania disposta la riduzione della pena in ragione dell’esclusione della recidiva
contestata a carico dell’imputato (definitivamente determinandola in tre mesi e
quindici giorni di arresto) – ha confermato la decisione in data 10/10/2012 con la
quale il Tribunale della stessa città ha condannato Maurizio Paterniti alla pena di
giustizia in relazione ai reati di guida senza patente e di contravvenzione agli
obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato censurando la decisione della corte catanese
per vizio di motivazione, avendo il giudice d’appello erroneamente determinato il
trattamento sanzionatorio inflitto a suo carico anche in relazione alla concessione
delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità per manifesta

infondatezza delle generiche censure in fatto complessivamente rivolte
dall’odierno ricorrente nei confronti delle modalità di determinazione della pena
ad opera dei giudici di merito.
Sul punto, osserva il collegio come la corte territoriale abbia fornito
un’adeguata motivazione sul punto relativo all’entità della pena inflitta,
evidenziando la particolare pericolosità sociale dell’imputato, gravato da
numerosi precedenti penali e sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, sì da giustificare, tanto l’ avvenuta
determinazione della pena nella misura individuata, quanto l’esclusione del
concreto ricorso di circostanze attenuanti generiche.
Si tratta di considerazioni pienamente idonee a sostenere la motivazione sul
trattamento sanzionatorio dettata dal giudice d’appello, tali da indurre a
riconoscere inammissibilità per manifesta infondatezza dell’odierno ricorso.
L’inammissibilità del ricorso, nell’impedire l’instaurazione di un corretto
rapporto processuale, vale a ritenere del tutto irrilevante l’eventuale
sopravvenienza di cause di estinzione dei reati in ipotesi maturate a seguito della
pronuncia della sentenza d’appello.

4. L’inammissibilità del ricorso non impedisce tuttavia il rilievo dell’avvenuta
trasformazione della contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (contestata a carico dell’imputato) in illecito amministrativo,

2

commessi in Catania il 24/4/2010.

ad opera dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6
febbraio 2016.
Da tale circostanza segue il necessario annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto
non è più previsto dalla legge come reato, con la conseguente eliminazione
dell’aumento di pena (pari a quindici giorni di arresto) disposto per la
continuazione dovuta alla commissione del reato di guida senza patente íllo

5. L’art. 8 del citato decreto legislativo ha introdotto una deroga al principio
di irretroattività di cui all’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto
cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili. La norma si è resa necessaria per rendere non operante la regola
posta dall’art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente
alla loro entrata in vigore.
In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni
commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone,
ai sensi dell’art. 9, la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa
competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del relativo
procedimento.
Tuttavia, sotto tale profilo assume rilievo anche la circostanza che i termini
di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell’entrata in
vigore del citato decreto legislativo, poiché la statuizione per la quale “nei casi
previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la
trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti
penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” trova applicazione, per
dettato del medesimo art. 9, co. 1 “salvo che il reato risulti prescritto o estinto
per altra causa alla medesima data”.
Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui
all’art. 116 c.d.s. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed
elimina la pena ritenuta in continuazione di gg. 15 di arresto.

3

tempore previsto.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 13/4/2016

Il Consigliere estensore

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