Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20982 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20982 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUARTO BARTOLOMEO nato il 20/05/1964 a, BARI

avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bari con sentenza 29.06.2017, in riforma della sentenza
del tribunale di Bari del 28.02.2017, appellata dal Quarto, concesse le circostanze
attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la
pena in 1 anno, 4 mesi di reclusione ed C 8000 di multa, confermando nel resto

co. 4, TU Stup., in relazione a fatti del 18.01.2017.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il ricorrente a
mezzo del difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613, c.p.p. deduce la
violazione di legge in relazione all’art. 73, co. 5, TU Stup. (si sostiene che il fatto
avrebbe dovuto essere sussunto nella c.d. ipotesi lieve, trattandosi di valutazione
esercitabile anche d’ufficio da parte del giudice).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ed invero, risulta che il ricorrente all’ud. 29.06.2017 aveva rinunciato a tutti i
motivi afferenti l’appello eccetto quello relativo alla rideterminazione della pena; i
giudici di appello hanno quindi deciso, accogliendo il gravame pronunciandosi nei
limiti del devoluto, attesa l’intervenuta rinuncia, che evidentemente riguardava
anche la questione della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, co.
5, TU Stup.; poiché, ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l’effetto devolutivo
dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti
della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi
costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in
considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un’ipotetica
implicita revoca di tale rinuncia, stante l’irrevocabilità di tutti i negozi processuali,
ancorché unilaterali; ne consegue, pertanto, che la rinuncia parziale ai motivi
d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente
ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con
il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non
possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4,
n. 9857 del 12/02/2015 – dep. 06/03/2015, Barra ed altri, Rv. 262448).

l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73,

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

P.Q.M.

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