Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20980 del 13/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20980 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Fortugno Vincenzo n. il 15/5/1981
avverso la sentenza n. 944/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di
Reggio Calabria il 12/6/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 13/4/2016 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.F. Loy, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 13/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 12/6/2014, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha
confermato la decisione in data 7/11/2011 con la quale il Tribunale della stessa città ha
condannato Vincenzo Fortugno alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in
favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in
violazione della disciplina sulla circolazione stradale, ai danni di Fabrizio Ferdinando
Rizzo, in Reggio Calabria, il 29/11/2007.
All’imputato, era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali

richiamate nel capo d’imputazione, per effetto della quale lo stesso, immettendosi con
il proprio autocarro sulla strada statale 106 Jonica in direzione di Reggio Calabria senza
osservare il diritto di precedenza spettante in favore dei veicoli circolanti sulla ridetta
strada, dopo aver percorso alcuni metri, era stato violentemente tamponato da tergo
dal Rizzo, il quale, procedendo a consistente velocità a bordo del motociclo Kawasaki
lungo la corsia di marcia adiacente alla striscia del margine destro, aveva finito col
rovinare violentemente a terra, riportando gravi ferite che ne provocavano il decesso.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato sulla base di due motivi di impugnazione
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge, avendo la corte territoriale omesso di rilevare l’insussistenza di
alcun profilo di colpa rimproverabile all’imputato nella provocazione del fatto, in
ragione della relativa inevitabilità, tenuto conto che l’eventuale comportamento
dell’imputato conforme alle regole cautelari asseritamente violate non avrebbe in ogni
caso impedito la verificazione dell’evento lesivo, essendo quest’ultimo integralmente
dipeso dalla condotta gravemente imprudente della vittima in ragione dell’eccessiva
velocità tenuta, del tutto incompatibile con le caratteristiche dei luoghi e del mezzo
dallo stesso condotto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui
sarebbe incorsa la corte territoriale, per aver ritenuto sussistente la responsabilità
colposa del Fortugno nonostante le norme cautelari indicate come violate dallo stesso
non fossero in alcun modo dirette a scongiurare la verificazione dell’evento in concreto
verificatosi, con la conseguente insussistenza di alcun profilo di rimproverabilità a
carico dell’imputato in difetto del necessario nesso di causalità della colpa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Entrambi i motivi di ricorso sono destituiti di fondamento.
Osserva il collegio come la corte territoriale abbia del tutto correttamente
richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del
quale il conducente del veicolo tenuto a dare la precedenza nell’impegnare un crocevia
2

parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica analiticamente

;

deve usare la diligenza e prudenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di
attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a
loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, giacché
l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può
rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di
per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4,
Sentenza n. 33385 del 08/07/2008, Rv. 240899; Sez. 4, Sentenza n. 6116 del
02/02/1989, Rv. 181115; Sez. 4, Sentenza n. 8635 del 09/04/1976, Rv. 134275).

legittimità, la regola secondo cui il principio dell’affidamento, nello specifico campo
della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio
secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento
imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, Sentenza n.
12260 del 09/01/2015, Rv. 263010; Sez. 4, Sentenza n. 8090 del 15/11/2013, Rv.
259277).
Nel caso di specie, sulla base di una coerente e lineare elaborazione degli elementi
probatori acquisiti, la corte territoriale ha evidenziato come nessuna emergenza
processuale avesse consentito di affermare che il Rizzo si fosse nell’occasione reso
responsabile di un’abnorme condotta di guida (dovendo pertanto ritenersi ricompreso
nel campo di concreta prevedibilità del Fortugno), con la conseguenza che l’improvvida
manovra di immissione nella carreggiata, da parte dell’imputato, senza il rispetto del
segnale di precedenza e senza alcuna opportuna valutazione dei tempi di percorrenza
dei veicoli in arrivo, ebbe ad assumere un rilievo causale preponderante nel dinamismo
del sinistro, tale da confermare pienamente la relativa responsabilità per l’evento lesivo
oggetto di giudizio.

4. Le argomentazioni che precedono, nell’attestare l’infondatezza dei motivi
d’impugnazione proposti dall’imputato, impongono il rigetto del ricorso e la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13/4/2016

Il Consigliere estensore

Più di recente, ha trovato occasione di conferma, nella riflessione della corte di

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