Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20980 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20980 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANGIULI MARIO nato il 25/07/1997 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 23/06/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. il
Tribunale di Foggia applicava a Mario Angiuli la pena concordata mesi 10
e giorni 20 di reclusione ed C 2.800,00 di multa per il reato di cui all’art.
73, T.U. stup. Commesso il 5 ottobre 2016.
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, personalmente, con

omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono
manifestamente infondati e generici. Il ricorrente contesta la
responsabilità per il reato, ma non dice perchè.
La sentenza prevista dall’art. 444 cod. proc. pen. non può
formare oggetto di ricorso per cassazione per una valutazione di merito
sulle risultanze probatorie in quanto la sussistenza dei presupposti di
fatto della responsabilità dell’imputato non è stata da questi contestata
nel momento in cui si chiede l’applicazione della pena e una volta che il
giudice abbia accolto tale richiesta, dopo avere esercitato il suo controllo
nei limiti previsti dalla legge. (Sez. 4, n. 3747 del 08/03/1993 – dep.
16/04/1993, Tallone, Rv. 19387901).
Anche per le circostanze attenuanti generiche deve rilevarsi che:

«Non può proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge
avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo
dell’erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche,
laddove non sussistano palesi illegalità della pena concordata e in
quanto vi sia stata ratifica dell’accordo sanzionatorio tra le parti,
anche in ragione della natura semplificata propria della sua
motivazione» (Sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013 – dep.
18/10/2013, P.G. in proc. Zaccaria, Rv. 25714601)

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

un due motivi di ricorso: mancanza di motivazione sulla responsabilità e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/03/2018

Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente
Ald CAVALLO
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Il Consigliere estensore

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