Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20979 del 09/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20979 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PULEO PAOLO nato il 13/10/1992 a PALERMO
avverso la sentenza del 09/11/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza in epigrafe
indicata, ha confermato la decisione del giudice di primo grado (giudizio
abbreviato), che aveva condannato Paolo Puleo alla pena di mesi 5 e
giorni 10 di reclusione ed C 400,00 di multa, relativamente al reato di cui

2.

Ricorre per Cassazione l’imputato, personalmente, con un

unico motivo di ricorso: vizio di motivazione.
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del
motivo, e per genericità.
Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di
motivazione relativamente alla responsabilità, ma non dice perché; la
sentenza invece, risulta adeguatamente motivata, con richiamo alla
perquisizione e al sequestro della droga in oggetto, oltre agli attrezzi per
il confezionamento.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00,

e delle

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente
Al

all’art. 73, quinto comma, T.U. stup. Commesso il 21 dicembre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA