Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20978 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20978 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ventaglini Francesco Paolo, nato a Gioia del Colle il 31/01/1951

avverso l’ordinanza del 09/11/2015 del Tribunale del riesame di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza
di riesame proposta da Ventaglini Francesco Paolo avverso l’ordinanza di
sequestro conservativo emessa dal Tribunale di Bari in composizione
collegiale in data 09/11/2015 avente ad oggetto la somma di 10.100 euro,
rinvenuta in contanti il 05/02/2015 all’interno di una cassaforte nel corso
della perquisizione domiciliare eseguita contestualmente all’esecuzione

Data Udienza: 22/04/2016

dell’ordinanza custodiale emessa il 02/02/2015 dal G.i.p. per i reati di
corruzione e turbativa di asta.
Il sequestro conservativo era stato disposto nel corso del dibattimento
al fine di garantire il pagamento delle spese processuali, ravvisandosi il
periculum in mora nell’inadeguata consistenza del patrimonio dell’imputato
rispetto all’entità delle stesse, atteso che dagli accertamenti della Guardia di
Finanza risultava che l’imputato non possedeva beni immobili, ma solo tre
autovetture di scarso valore, percepiva solo un reddito da pensione di

corrente, alimentato solo dai ratei di pensione ed utilizzato per le spese
familiari, che al 24 marzo 2015 presentava un saldo di 35.686 euro.
Ritenuto che le somme dovute all’erario ammontavano a 30 mila euro per la
consulenza tecnica informatica disposta ed a 27 mila euro per il noleggio
delle apparecchiature utilizzate per le intercettazioni ambientali, alle quali
dovevano aggiungersi le altre spese del procedimento e quelle per la
custodia in carcere, il Tribunale, respinte le censure difensive, ha ritenuto
sussistenti i presupposti per l’adozione del sequestro conservativo.
In particolare, nell’ordinanza impugnata il Tribunale, richiamando i
principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 51660 del
25/09/2014, ha evidenziato che presupposto sufficiente per l’adozione del
sequestro conservativo è l’attuale mancanza delle garanzie del credito, non
occorrendo, invece, che sia simultaneamente configurabile un futuro
depauperamento del patrimonio del debitore.
Esclusa la natura fraudolenta dello svuotamento del conto corrente
cointestato con la sorella con operazioni precedenti all’applicazione della
misura cautelare personale, il Tribunale ha rilevato l’attuale insufficienza e
l’oggettiva incapienza del patrimonio dell’imputato rispetto alla pretesa
creditoria dello Stato, avuto riguardo alla disponibilità della somma di
17.883,62 euro, pari alla metà del saldo del conto corrente cointestato con
la moglie, rispetto all’ammontare delle spese processuali nella misura
indicata nel provvedimento genetico, pur tenendo conto della posizione del
coimputato Posa. Il Tribunale ha escluso, invece, che potesse considerarsi la
posizione degli altri imputati, ancora sottoposta al vaglio del G.u.p., e della
eventuale riunione di detto procedimento, solo potenziale ed ipotetica,
trattandosi, peraltro, di imputati liberi, con posizioni processuali meno
gravate rispetto a quella del ricorrente e del coimputato, definibile con
patteggiamento e conseguente esclusione della condanna al pagamento
delle spese processuali.

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1.500,00 euro mensili ed era cointestatario con la moglie di un conto

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore dell’imputato, che
con unico motivo ne chiede l’annullamento per violazione di legge.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che le spese
del procedimento dovrebbero gravare anche sul coimputato Posa,
imprenditore edile, e su altri coimputati, ben sette, la cui posizione è in
attesa di riunione con il procedimento pendente a carico del ricorrente: la
circostanza, ignorata dal Tribunale, neutralizza il pericolo di un’insufficienza
attuale delle garanzie patrimoniali dell’imputato, titolare di reddito di

Stato al solo Ventaglini il Tribunale ha trascurato che, ai sensi dell’art. 535,
comma 1, cod. proc. pen., a ciascun condannato è attribuibile solamente la
quota relativa ai reati per cui è stata pronunciata condanna. Segnala che, in
applicazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza, valido anche
per le misure cautelari reali, il giudice del riesame è tenuto a verificare
anche la possibilità di una revoca parziale del sequestro, non operata nel
caso di specie, e che, non risultando indicate, neppure in via
approssimativa, le spese del procedimento, deve ritenersi illegittimo il
sequestro conservativo disposto a tutela di un credito, il cui importo non sia
stato ritenuto determinabile nemmeno in via approssimativa, essendo la
quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della
misura. Censura, altresì, l’illogicità della motivazione adottata per la
posizione dei coimputati, ancora al vaglio del G.u.p., laddove è stata
ritenuta eventuale la riunione e possibile l’accesso al patteggiamento con
esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali.
Con memoria pervenuta il 13 aprile 2016 la difesa del ricorrente
reitera le censure, contestando le richieste scritte del P.G.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile e reitera censure già sottoposte al
Tribunale, che le ha disattese con motivazione congrua e corretta.
Il sequestro conservativo ha ad oggetto la somma di 10.100 euro,
sottoposta originariamente a sequestro probatorio, confermato in sede di
riesame con ordinanza annullata senza rinvio da questa Corte, a tutela del
credito dello Stato per il pagamento delle spese processuali, ammontanti a
57 mila euro per spese di consulenza informatica e per le intercettazioni,
oltre alle spese di custodia: è, pertanto, destituita di fondamento la
censura in ordine alla indeterminatezza dell’ammontare delle spese

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pensione. Peraltro, nel circoscrivere l’adempimento dei crediti in favore dello

processuali, quale presupposto indispensabile per la legittimità della misura
cautelare sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza.
Tale determinazione quantitativa delle spese processuali rende
oggettiva ed evidente l’insufficienza del patrimonio del ricorrente a
garantirne il pagamento in caso di condanna, essendo ancorata a
quest’unico presupposto l’adozione del sequestro conservativo, non
occorrendo, invece, la contestuale sussistenza del pericolo di dispersione
del patrimonio, ricavabile dal compimento di atti dispositivi fraudolenti,

del 10/03/2015).
Risulta, infatti, oggettiva l’insufficienza della base patrimoniale del
ricorrente, che vive del solo reddito da pensione con il quale deve
provvedere al sostentamento proprio e del suo nucleo familiare ed è
titolare di circa 18 mila euro, pari alla metà del saldo attivo del conto
corrente cointestato con la moglie.
Infondata è anche la censura relativa alla posizione del coimputato
Posa, in quanto è lo stesso ricorrente ad indicarne la florida situazione
patrimoniale di imprenditore edile per il quale evidentemente non sussiste
il pericolo di incapienza patrimoniale per il pagamento delle spese
processuali di sua spettanza in caso di condanna.
Parimenti infondata è la censura relativa alla posizione dei coimputati,
sui quali dovrebbero ugualmente gravare pro quota le spese processuali, in
ragione della diversa posizione processuale, ancora al vaglio del G.u.p. e
della mera eventualità della riunione del procedimento, se non definito in
udienza preliminare.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C
1.500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.500 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 22/04/2016.

tendenti a depauperarlo (Sez. U. 25/09/2014 n.51660 e Sez. 6, n. 16293

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