Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20977 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20977 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Aiello Pietro, nato ad Ardore il 30/06/1956

avverso l’ordinanza del 01/08/2015 del Tribunale del riesame di Reggio
Calabria.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto
parzialmente l’istanza di riesame proposta da Aiello Pietro avverso il decreto
di sequestro preventivo emesso il 23 giugno 2015 dal G.i.p dello stesso
Tribunale in relazione al reato di cui all’art. 314 cod. pen., confermando il
sequestro limitatamente al danaro presente sui conti correnti, su libretti al

Data Udienza: 22/04/2016

portatore e ad altri strumenti finanziari fino alla concorrenza di 19.526,00
euro, annullandolo nel resto.
Il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo sino alla concorrenza
di 37.160,04 euro, quale profitto del reato di peculato, commesso dall’Aiello,
consigliere regionale, appartenente al gruppo consiliare PDL, in concorso
con il capogruppo Fedele Luigi, quindi, nella qualità di pubblico ufficiale,
appropriandosi di dette somme, erogate al gruppo consiliare dal Consiglio
Regionale della Calabria, ricevendole a titolo di rimborso spese per attività

2011 e 2012.
Premessa la qualifica pubblicistica del gruppo consiliare, quale
articolazione necessaria dell’Assemblea regionale, la pacifica connotazione
pubblica dei contributi dagli stessi percepiti, destinati ad assicurarne il
funzionamento e soggetti al controllo contabile dell’assemblea regionale (dal
gennaio 2013 della Corte dei Conti) e la riconosciuta qualità di pubblico
ufficiale del capogruppo, responsabile del controllo sul vincolo di
destinazione dei contributi erogati al gruppo consiliare, dei quali ha la
disponibilità, e, precisato che nel peculato il concetto di appropriazione
comprende anche la condotta di distrazione, il Tribunale ha illustrato i criteri
utilizzati per valutare la conferenza o meno delle spese, indicati dall’art. 4
della legge regionale n.13 del 2002, e ha ritenuto la non conferenza solo di
parte delle spese sostenute e rimborsate per l’anno 2010 nella misura di
1.927,00 euro per pasti, in quanto per detta annualità la difesa aveva
documentato spese per collaborazioni in misura superiore a quella
contestata dall’accusa, tale da giustificare il rimborso ottenuto; analoga
valutazione veniva espressa per l’anno 2012, risultando documentate spese
per un ammontare superiore all’importo contestato: pertanto, per dette
annualità il Tribunale ha accolto la richiesta difensiva, non risultando
acquisita dagli inquirenti documentazione relativa alle spese per
collaborazioni.
A diversa soluzione il Tribunale è pervenuto per l’anno 2011, in
quanto, sebbene a fronte della somma di 17.599,00 euro contestata a titolo
di spese non documentate, la difesa avesse documentato spese per
collaborazioni pari a 13.800 euro, la polizia giudiziaria aveva accertato la
rendicontazione di spese per collaborazioni per l’importo complessivo di
5.201,00 euro, notevolmente inferiore a quello documentato dalla difesa:
conseguentemente, il vincolo era stato mantenuto sulla differenza ottenuta
a titolo di rimborso per spese non documentate.

9di

del gruppo consiliare, mai documentate, nel corso delle annualità 2010,

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore dell’indagato, che ne
chiede l’annullamento per violazione di legge, mancanza e illogicità della
motivazione.
– con il primo motivo deduce che già in sede di riesame era stata
evidenziata la grave violazione del contraddittorio, derivante dall’omesso
deposito di atti essenziali per l’emissione del provvedimento di sequestro,
atteso che per l’indagato risultavano depositate solo tre ricevute a titolo di
ristorazione, mentre la contestazione riguardava non spese non conferenti,

stata riscontrata dallo stesso Tribunale, che ha dato atto della carenza
investigativa, collegata all’omessa acquisizione e verifica della
documentazione relativa alle spese per collaborazioni relativamente alle
annualità 2010 e 2012, ma, contraddittoriamente, ha privilegiato gli
accertamenti investigativi per l’anno 2011 rispetto alla produzione difensiva.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del provvedimento
per omesso deposito degli atti su cui si basava la misura e non fare
affidamento sugli accertamenti compiuti solo per il 2011, in quanto
l’omissione violava l’effettività del diritto di difesa ed il diritto al
contraddittorio e non aveva consentito alcun controllo né al G.i.p. né al
Tribunale, che sul punto ha omesso di pronunciarsi. Segnala il ricorrente che
dopo l’udienza del riesame sono stati rinvenuti tutti i documenti mancanti,
in quanto non digitalizzati, che si riferiscono a spese conferenti, mai
esaminate né dal giudice emittente né dal Tribunale, cosicché gli importi
rimborsati attengono a spese documentate, come riferito dall’indagato in
sede di interrogatorio, svoltosi su sua richiesta;
– con il secondo motivo si contesta la carenza di motivazione e l’erronea
applicazione di norme in relazione a due delle spese contestate, giudicate
non conferenti in quanto riferite a periodo precedente all’inizio della
legislatura: si contesta l’omessa risposta sul punto, in quanto l’indagato era
consigliere regionale anche nella precedente legislatura e lo statuto
regionale prevede la prorogatio dei consiglieri sino alla proclamazione dei
nuovi eletti, cosicché dovevano ritenersi rimborsabili le spese sostenute in
data 3 gennaio 2010 e 12 marzo 2010, scorporando anche tali spese
dall’importo sul quale è stato mantenuto il sequestro.
Con atto depositato in data 18 aprile 2016 il difensore ha rinunciato al
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, documentando che con
decreto del 18 aprile 2016 il P.m. ha disposto la revoca del sequestro
preventivo con restituzione all’interessato della residua somma di 19.526,00
euro e ha richiesto l’archiviazione del procedimento.

9-1

bensì rimborsi non documentati. L’assenza di documentazione agli atti é

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
La revoca del sequestro preventivo della residua somma sulla quale era
stato mantenuto il vincolo ablatorio con restituzione all’indagato, la cui
posizione è stata stralciata e definita con richiesta di archiviazione, come

venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione, stante la rimozione
dell’effetto pregiudizievole per l’indagato, che il ricorso mirava a
conseguire.
La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso esclude la condanna del
ricorrente sia al pagamento delle spese processuali che al versamento di
una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. U. n.7
del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 e Sez. 6, n.19209 del 31/01/2013,
Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 22/04/2016.

risulta dall’allegato decreto emesso in data 15 aprile 2016, determina il

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