Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20975 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20975 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CRISTOFANETTI PAOLO nato il 27/09/1983 a CHIARAVALLE
GUZZON ANGELO nato il 05/10/1981 a ABBIATEGRASSO
avverso la sentenza del 04/07/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 09/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Ancona, con la decisione in epigrafe
indicata, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado
rideterminava la pena nei confronti di Paolo Cristofanetti, per i reati
residui in mesi 8 di reclusione ed C 1.000,00 di multa (capo R
periodo febbraio marzo 2010), con l’assoluzione per non aver commesso
il fatto per il capo G, e la prescrizione per gli altri reati contestatigli,
confermava, invece la condanna inflitta a Guzzon Angelo a mesi 9 di
reclusione, relativamente al reato di cui al capo G, art. 110, e 611 cod.
pen., e per i reati di cui alli art. 73, quinto comma T. U. stup., unificati
con la continuazione.
2.
Ricorrono per Cassazione, gli imputati, tramite difensore,
deducendo il Paolo Cristofanetti, con un unico motivo di ricorso, la
violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente all’uso
personale dello stupefacente, e Guzzon, con un unico motivo di ricorso,
vizio di motivazione e violazione di legge relativamente all’accertamento
della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei
motivi, e per la loro genericità.
3. 1 Con riguardo al Cristofanetti, la sentenza impugnata con
motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta
illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di
questa Corte di Cassazione ha evidenziato come dalla testimonianza di
Santinelli Ivan emerge la responsabilità per la cessione dello
stupefacente. Sul punto il ricorso risulta estremamente generico, non
prospetta motivi di legittimità.
3. 2 Con riguardo a Guzzon, il ricorso risulta estremamente
generico, limitandosi a ritenere non motivata la decisione, ma senza
indicare dove e perché, del resto egli ha reso ampia confessione come
emerge anche dal ricorso per cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, ciascuno,
dell’imputazione, art. 81, 110, cod. pen. e 73, T.U. stup. commesso nel
e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Angelo Matteo SOCCI
A lA CAVALLO
‘
Così deciso il 9/03/2018