Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20974 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20974 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REDA FRANCESCO nato il 19/11/1989 a TRENTA

avverso la sentenza del 26/06/2017 del GIP TRIBUNALE di COSENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il GUP/Tribunale di Cosenza con sentenza 26.06.2017 applicava ex art. 444
c.p.p. al Reda la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione ed C 18056,00 di multa,
ritenuta la continuazione tra i reati ascritti (relativi alla violazione della normativa
in materia di stupefacenti, alla disciplina in materia di armi, unitamente al delitto

generiche, in relazione a fatti del 23.02.2017.

2. Con atto di appello deducono i difensori iscritti all’Albo speciale ex art. 613,
c.p.p., vizi di motivazione e si dolgono del mancato proscioglimento per i fatti sub
4) e sub 5), chiedendo la derubricazione della condotta sub 5) nell’ipotesi di lieve
entità ex art. 73, co. 5 TU.Stup., con contestuale rimodulazione della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. L’impugnazione, articolata erroneamente come atto di appello avverso una
sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. contro cui è proponibile esclusivamente il
ricorso per cassazione, articola, oltre a censure di merito (con cui si contestano le
emergenze processuali, quali il rinvenimento dello stupefacente, dell’arma calibro
22 e degli strozzatori per modificare le armi, in quanto considerati elementi
inidonei a suffragare la responsabilità penale), finalizzate a contestare la
detenzione a fini di cessione a terzi dello stupefacente e la responsabilità inerente
ai reati in materia di armi ed alla correlata ricettazione di una di esse, si duole
della mancata valutazione degli elementi a favore dell’imputato (in particolare
finalizzati a sostenere la tesi dell’uso personale dello stupefacente); la doglianza,
poi, investe la mancata sussunzione del fatto nell’ipotesi lieve di cui al co. 5
dell’art. 73, TU Stup., nonché, con riferimento ai reati in materia di armi, la
mancata valutazione dell’efficienza ed idoneità all’uso degli “strozzatori” di fucile
calibro 12; la natura prettamente di merito e contestativa, rispetto alla sentenza
di applicazione della pena, delle censure difensive, del resto, si coglie non solo dal
tenore del ricorso, ma dalla stessa articolazione delle conclusioni della difesa che,
da un lato insta per la nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione
di legge, avanzando, in subordine, richiesta di “riforma” della sentenza con
declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p. quanto ai reati sub 4) e 5) della
rubrica e “rimodulazione” della pena inflitta, instando, in ulteriore subordine, per

di ricettazione di una Beretta con matricola abrasa), con il concorso di attenuanti

la derubricazione del reato sub 5) nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, co. 5, TU Stup.,
e contestuale rimodulazione della pena inflitta.

5. Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’appello, riqualificato in ricorso per
cassazione, dev’essere dichiarato inammissibile, dovendosi sul punto ricordare che
in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra l’imputato ed il pubblico

proponibile solo nel caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione
delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.
2, n. 7683 del 27/01/2015 – dep. 19/02/2015, P.M. in proc. Duric e altri, Rv.
263431); e, nella specie, tali valutazioni sono state puntualmente svolte dal
giudice che ha emesso la sentenza impugnata in relazione sia all’inesistenza di
condizioni legittimanti il proscioglimento che alla qualificazione giuridica dei fatti
contestati.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

Il Consigli re estensore
Alessid

arcella

Il Presidente

ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è

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