Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20972 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20972 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LENTINI RAFFAELE nato il 01/02/1964 a NAPOLI
avverso la sentenza del 01/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza in epigrafe
indicata, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha
dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Raffaele Lentini per il
reato sub A), 171 ter, legge 633/1941, e rideterminata la pena nei suoi

20 di reclusione ed C 120,00 di multa, con le circostanze attenuanti
generiche, prevalenti.
2.

Ricorre per Cassazione l’imputato, personalmente, con un

unico motivo di ricorso: vizio di motivazione, relativamente alla omessa
applicazione dell’art. 129, cod. proc. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del
motivo, e per genericità.
Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di
motivazione relativamente alla responsabilità, ma non dice perché; la
sentenza invece, risulta adeguatamente motivata, e relativamente alla
ricettazione rileva l’assenza di motivi di appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente
CAVALLO
Lt2tet

confronti per il capo B, art. 648, comma 2, cod. pen., in mesi 2 e giorni

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