Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20971 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20971 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARLETTA ANNA N. IL 22/08/1955 parte offesa nel procedimento
c/
PARADISO ANGELO VIRGILIO N. IL 20/09/1954
MARZULLO FRANCO N. IL 05/03/1937
ATTOLICO MICHELE N. IL 31/05/1964
avverso l’ordinanza n. 15205/2014 GIP TRIBUNALE di BARI, del
17/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Barletta Anna, che rivendica la qualità di parte offesa, propone ricorso avverso
l’ordinanza del 17/04/2015 con il quale il Gip del Tribunale di Bari ha disposto l’archiviazione
della notizia di reato a carico di Michele Attolico più altri in relazione al reato di cui all’art. 372
cod. pen.

Le difese degli indagati Attolico, Marzullo, e Paradiso hanno depositato memorie in forza delle
quali evidenziano la piena legittimità del provvedimento impugnato, e l’inammissibilità del
proposto ricorso.
In via preliminare rispetto all’analisi di fondatezza dei rilievi proposti nel ricorso, deve rilevarsi
che questo è inammissibile in quanto proposto da parte non legittimata poiché, come già
correttamente valutato dal giudice di merito, a fronte della violazione di cui alla disposizione
richiamata, il privato non assume la qualità di persona offesa dal reato, risultando la previsione
sanzionatoria mirata esclusivamente alla tutela della corretta amministrazione della giustizia
(principio pacifico; da ultimo per tutte Sez. 6, n. 17375 del 16/04/2015, P.O. in proc.
Compagnini e altro, Rv. 263253), in relazione alla quale la lesione di interessi privati è
meramente eventuale e non costituisce l’oggetto della tutela predisposta con la previsione
sanzionatoria, e suscettibile di tutela in sede civile.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500 in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016

DEP

Si lamenta nel ricorso violazione del diritto al contraddittorio, in quanto il provvedimento
camerale si sarebbe svolto in assenza della parte offesa, malgrado la richiesta di rinvio per
legittimo impedimento; inammissibilità delle memorie depositate dalla difesa degli indagati per
tardività; violazione di cui all’art. 410 cod. proc. pen. nel’identificazione della persona offesa.

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