Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20971 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20971 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIRILLO MARIO nato il 24/05/1986 a COSENZA

avverso la sentenza del 20/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
COSENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

4

RITENUTO IN FATTO

1. Il GUP/Tribunale di Cosenza con sentenza 20.06.2017 applicava ex art. 444
c.p.p. al Cirillo la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione ed € 800 di multa, ritenuta
la continuazione tra i reati ascritti (tutti relativi alla violazione della normativa in
materia di stupefacenti), con il concorso di attenuanti generiche e qualificati i fatti

(più remoto: capo 277) e il mese di maggio 2016 (capo 272, più recente).

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il difensore iscritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce violazione di legge in relazione all’art.
129 c.p.p. e correlato vizio di motivazione (in sintesi, si duole il ricorrente del fatto
che il giudice non avrebbe motivato in ordine alla insussistenza delle condizioni
legittimanti il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4.

Ed invero, deve qui ribadirsi che il “patteggiamento” è un meccanismo

processuale in virtù del quale imputato e P.M. si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, prescindendo completamente
da ogni riconoscimento di responsabilità da parte del primo. Da parte sua, il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici
e la congruità della pena richiesta, e di applicarla dopo aver accertato che non
emerge, “ictu oculi”, una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod.
proc. pen.. Di conseguenza, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 cod. proc. pen., l’imputato può impugnare la sentenza solo per
inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.
Peraltro, la giurisprudenza più recente di questa Corte è nel senso che nella
motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc.
pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza
di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al
riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv.
263082; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085).

ai sensi dell’art. 73, co. 5, TU Stup., in relazione ad episodi commessi tra il 2014

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

Il Consiglier estensore
Alessio

a cella

Il Presidente
Al

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