Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2097 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2097 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SALAS BSARI N. IL 06/05/1988
avverso la sentenza n. 22268/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza in data 7.3.2412 il GIP del Tribunale di Torino applicava a Salas !Mari,
ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di
anni 1, mesi 2 di reclusione ed curo 3.000,00 di multa per i reati di cui all’art.73 DPR
309/90 ascritti, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui al comma V con
giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva..
Ricorre per cassazione Salas Bsari, denunciando la violazione dell’ art.444 c.p.p.
2) Il ricorso è inammissibile perché privo di motivi.
L’art.581 c.p.p., invero, richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga,
a pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione
ai quali si riferisce l’impugnazione: b) le richieste: c) i motivi, con l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta.
2.1) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma
1 lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
est.
ente
Il Consigli

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