Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20969 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20969 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANGIA LUIGI N. IL 26/10/1978
avverso la sentenza n. 50449/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/04/2016
37353/15
Motivi della decisione
L’imputato PANGIA Luigi ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello
di Torino che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 12.6.2014, appellata
dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui all’ art. 341bis c.p. e condannato a pena
di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena con
riferimento alle doglianze difensive.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione offerta dalla
sentenza con la quale non si confronta.