Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20968 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20968 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDRIOLI VINCENZO N. IL 29/07/1981
avverso la sentenza n. 640/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 09/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

37329/15
Motivi della decisione
L’imputato ANDRIOLI Vincenzo ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Taranto che, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in
data 7.5.2014, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui alli art. 337 c.p.
ha rideterminato la pena inflitta.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla sussistenza di cause ex art. 129
c.p.p., in assenza di qualsiasi elemento a suo carico.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Pres ente

Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico rispetto al devoluto in appello, limitato al
solo trattamento sanzionatorio.

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