Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20968 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20968 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
CATARINICCHIA GIOVANNA nato il 25/09/1932 a CINISI

avverso la sentenza del 27/06/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Palermo con sentenza in epigrafe indicata
dichiarava di non doversi procedere nei confronti di Giovanna
Catarinicchia in ordine ai reati ascrittile (contravvenzioni edilizie e

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Palermo ha presentato ricorso per Cassazione, con unico
motivo di ricorso: andava ordinata la demolizione delle opere abusive
nonostante la dichiarata prescrizione delle contravvenzioni, trattandosi di
sanzione amministrativa accessoria.
2. 1. Giovanna Catarinicchia ha presentato memoria nella quale
chiede il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del
motivo.
L’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone
comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa
equiparata), non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della
commissione dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta
prescrizione del reato. (Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015 – dep.
23/12/2015, Franchi, Rv. 265616).
Il Procuratore Generale di Palermo confonde l’imprescrittibilità
dell’ordine di demolizione legittimamente irrogato, nella sentenza di
condanna, con la prescrizione del reato, che non consente un ordine di
demolizione; poiché la demolizione presuppone una sentenza di
condanna: «In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di
demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione
amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla
prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla
prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda

sismiche) perché estinti per prescrizione.

unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiv» (Sez. 3, n. 36387
del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n.
19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).

Dichiara inammissibile il ricorso del P. G.

Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

AldeALLO

P.Q.M.

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