Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20967 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20967 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DAOUI JAOUAD nato il 01/01/1986

avverso la sentenza del 10/10/2017 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 giugno 2017, il
Tribunale di Savona, applicava a Daoui JA2(a*1 la pena concordata di anni
3 e mesi 10 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, relativamente ai
reati di cui all’art. 73, commi 1 e 1 bis, del D.P.R. n. 309 del 1990. Fatti

2017, il capo B).
2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, personalmente, con un unico
motivo di ricorso: mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità
della motivazione, relativamente alla valutazione sulla congruità della
pena comminata ex art. 133 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e
per la sua genericità.
Invero, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti
sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena,
non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione
quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena
illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 – dep. 14/10/2003, P.G. in
proc. Conciatori, Rv. 22771801).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore
della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del
procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente
Id

vALLO

commesso il 4 marzo 2017, capo A), e da novembre 2016 al 5 marzo

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