Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20966 del 09/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20966 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MRAIDI ACHRAF nato il 04/09/1990

avverso la sentenza del 20/06/2017 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. Il
Tribunale di Genova applicava a Mraidi Achraf la pena concordata di anni
1 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, relativamente al reato di cui
all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 14 febbraio

2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, tramite difensore,
con un unico motivo di ricorso: omessa motivazione in ordine
all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono
manifestamente infondati e generici.
Relativamente all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. la
decisione impugnata richiama il verbale di arresto, di perquisizione e
sequestro.
Il ricorso per Cassazione non contiene nessun motivo specifico di
applicazione della norma: «Nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc.
pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata
lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in
ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia
accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero
dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie, relativa ad un patteggiamento
per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva
genericamente dedotto l’assenza ed illogicità della motivazione in ordine
all’esclusione dell’immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 cod.
proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 dep. 07/01/2015, Barzi, Rv. 261802).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

2017.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente
Alclog CAVALLO
.

4410

Col

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA