Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20965 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20965 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JARMOUNI MILOUDI nato il 21/06/1980

avverso la sentenza del 02/03/2017 del TRIBUNALE di PISA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pisa con sentenza 2.03.2017 applicava ex art. 444 c.p.p. al
Jarmouni la pena di 1 anno ed 8 mesi di reclusione, ritenuta la continuazione tra i
reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo b: art. 337 c.p.), porto abusivo di
coltello a serramanico (capo c: art. 4, legge n. 110/1975) e detenzione a fini di

il fatto sub a) come ipotesi lieve ai sensi dell’art. 73, co. 5, TU Stup., revocando il
beneficio della sospensione condizionale, in relazione a fatti del 27.01.2017.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il ricorrente
personalmente deduce vizio di motivazione in relazione all’art.129 c.p.p. (in
sintesi, si duole il ricorrente del fatto che il giudice non avrebbe motivato in ordine
alla insussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.,
avendo fatto rinvio ad altri atti del processo (verbali di perquisizione, arresto e
sequestro ed altri atti presenti nel fascicolo, con una motivazione per relationem
apparente).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4.

Ed invero, deve qui ribadirsi che il “patteggiamento” è un meccanismo

processuale in virtù del quale imputato e P.M. si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, prescindendo completamente
da ogni riconoscimento di responsabilità da parte del primo. Da parte sua, il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici
e la congruità della pena richiesta, e di applicarla dopo aver accertato che non
emerge, “ictu ocu/i”, una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod.
proc. pen.. Di conseguenza, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 cod. proc. pen., l’imputato può impugnare la sentenza solo per
inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.
Peraltro, la giurisprudenza più recente di questa Corte è nel senso che nella
motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc.
pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza
di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al

spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish (capo a), riqualificato

riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv.
263082; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al

Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della

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