Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20964 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20964 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JARIR MOHAMED N. IL 01/01/1987
avverso la sentenza n. 581/2015 TRIBUNALE di VERONA, del
24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/04/2016
37216/15 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona ha applicato a JARIR MOHAMED, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui agli artt. 73 co. 5
d.P.R. n. 309/90 e 337 c.p. ascrittigli.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra
le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), motivando in
relazione alle fonti di prova acquisite ed al verbale di arresto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (nnillecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Pre iden e
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla verifica imposta dall’art. 129
c.p.p..