Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20964 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20964 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SILVESTRI NICOLA nato il 04/04/1977 a CASCINA
avverso la sentenza del 23/12/2014 del GIP TRIBUNALE di PISA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 09/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod.
proc. pen. a questa Corte di Cassazione l’atto di appello proposto da
2.
Il ricorso risulta inammissibile perché firmato dal solo
difensore, Avv. Gabriele Casarosa, non iscritto nell’albo speciale della
Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/03/2018
Nicola Silvestri avverso la sentenza in epigrafe indicata.