Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20963 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20963 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAZZARI MASSIMO nato il 05/06/1962 a AOSTA

avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Torino con sentenza 28.09.2017 confermava la sentenza
del GIP/Tribunale di Ivrea 13.07.2016 che, in esito al giudizio abbreviato, aveva
condannato il Fazzari alla pena di 3 anni, 8 mesi e gg. 10 di reclusione, ed C 12600
di multa, esclusa la recidiva contestata e ritenuta la continuazione tra i reati

altro imputato qui non ricorrente, sostanza stupefacente del tipo cocaina (art. 73,
TU Stup.: capo 1), nonché per ulteriori episodi analoghi (contestati ai capi da 4) a
10) della rubrica), relativi sempre a sostanza stupefacente dello stesso tipo,
commessi in epoca compresa tra aprile (episodio meno recente: capo 6) ed il 20
ottobre 2015 (episodi più recenti: capi 1) e 4) della rubrica).

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il ricorrente a
mezzo del difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce violazione
dell’art. 129 c.p.p. (si sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto prosciogliere
l’imputato non risultando in atti elementi sufficienti ed idonei a giustificare un
giudizio di addebitabilità degli episodi contestati).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato e generico.

4.

E’ anzitutto generico perché articolato in forma puramente contestativa,

limitandosi ad affermare assertivamente il ricorrente che il primo giudice avrebbe
dovuto prosciogliere l’imputato non risultando in atti elementi sufficienti ed idonei
a giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestati, senza
confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

5. E’ altresì manifestamente infondato, in quanto articolato ai sensi dell’art. 606,
lett. c), c.p.p. in relazione all’art. 129 c.p.p. per presunta violazione dell’obbligo di
proscioglimento; è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza
predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal giudice di
appello, atteso che l’art. 601 cod. proc. pen. disciplina autonomamente la fase
degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e
non richiama la facoltà prevista dall’art. 469 cod. proc. pen. secondo cui il giudice,
in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di
proscioglimento prima del dibattimento di primo grado (v., tra le tante: Sez. 1, n.

ascritti, con il concorso di attenuanti generiche, per aver ceduto in concorso con

26815 del 19/06/2008 – dep. 03/07/2008, P.G. in proc. Karwowski, Rv. 2408769;
la Corte territoriale, pertanto, non avrebbe potuto prosciogliere l’imputato ex art.
129 c.p.p. essendo preclusa tale possibilità dalla legge processuale.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad

versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

Il Consigliere estensore
carcella

Il Presidente
Alto Cavallo

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al

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