Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20962 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20962 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KONI MARIGLEN nato il 01/03/1992

avverso la sentenza del 27/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il GUP/tribunale dì Trento con sentenza 27.07.2017 applicava ex art. 444 c.p.p.
al Koni, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, co. 5, Tu Stup. e ritenuta la
continuazione, la pena di 1 anno di reclusione ed € 1000 di multa, per aver
detenuto e ceduto in vendita a numerosi soggetti singole dosi di sostanza

fatti avvenuti tra il maggio ed il settembre 2014.

2. Con il ricorso per cassazione, articolato con un unico motivo, il difensore iscritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., articola un unico motivo, con cui deduce
violazione di legge e correlato vizio motivazionale per il mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. (si duole per aver il
giudice sottovalutato gli elementi favorevoli relativi alla personalità dell’imputato,
ritenendoli neutralizzati da elementi di segno negativo; non sarebbe stata tenuta
in considerazione la condotta del reo, sia antecedente che successiva ai fatti).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4.

Ed invero, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze

attenuanti generiche, si evidenzia come, in fattispecie analoga, questa Corte ha
già affermato che in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di
legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza
attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della
richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art. 444, comma
secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla
applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (Sez. 6, n.
7401 del 31/01/2013 – dep. 14/02/2013, P.G. in proc. Gjataj e altri, Rv. 254878).
Trattasi di principio applicabile a qualsiasi attenuante, dunque anche alle
attenuanti generiche.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

stupefacente del tipo eroina, cocaina ed hashish, in 61 occasioni, in relazione a

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

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