Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20961 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20961 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZITOUNI EL MUSTAPHA nato il 20/04/1981

avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Firenze, con la decisione in epigrafe
indicata confermava la decisione di primo grado che aveva
condannato Zitouni El Mustapha alla pena di anni 2 di reclusione ed
euro 2.000 di multa, applicata la continuazione fra le fattispecie e

infraquinquennale) e tenuto conto della riduzione del rito
abbreviato, relativamente ai reati di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R.
309 del 1990.
2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite difensore, con
un unico motivo di ricorso:mancanza della motivazione in relazione
all’applicazione della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del
motivo, e per la sua genericità.
3. 1. La sentenza impugnata con motivazione adeguata,
immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con
corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di
Cassazione ha evidenziato come l’applicazione dell’aggravante di
cui all’art. 99 comma 4 cod. pen. consegue alla valutazione dei
numerosi e gravi precedenti penali gravanti sul ricorrente,
testimonianza della pervicacia dello stesso e «di una vita vissuta in
gran parte nella commissione di reati quali mezzo -se non l’unico,
sicuramente il principale- per assicurarsi disponibilità economiche,
peraltro non modeste, visto anche l’importo sequestratogli, senza
provvedervi in altro modo se non ricorrendo alla via del crimine, a
scapito dei terzi via via danneggiati dalle sue azioni» . Il ricorso,
peraltro reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di
legittimità alla decisione impugnata, contestando solo
genericamente l’applicazione della recidiva.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento
in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e
I

l’aumento per la recidiva contestata (reiterata, specifica ed

delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in

Così deciso il 9/03/2018

Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente
Aldo 4AVALLO

R

A,L4.7,

favore della Cassa delle ammende.

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