Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20960 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20960 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IRIMITA DANIEL N. IL 05/03/1965
avverso la sentenza n. 50931/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

37131/15
Motivi della decisione
L’imputato IRIMITA Daniel ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Torino che ha confermato quella emessa dal GIP del locale Tribunale in data
14.1.2015, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 385 c.p. e
495,61 nn. 2 e 6 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 62bis c.p. in relazione alla
mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016

Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione resa dalla
sentenza impugnata con la quale non si confronta.

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