Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20960 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20960 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTEH MOUSSA nato il 25/01/1985

avverso la sentenza del 09/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze con sentenza 9.05.2016, in parziale riforma della
sentenza del tribunale di Firenze del 10.11.2015, appellata dal Conteh,
riconosciuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, co. 5, TU Stup., rideterminava la pena
in 2 anni di reclusione ed € 3000 di multa, confermando nel resto l’appellata

detenuto a fini di spaccio, in concorso con altro imputato non ricorrente, sostanza
stupefacente del tipo marijuana per un quantitativo di gr. 692,8, in relazione a
fatti del 23.05.2015.

2. Con il separato ricorso per cassazione, articolato su un unico ed identico motivo,
il ricorrente personalmente ed il suo difensore, iscritto all’Albo speciale ex art. 613,
c.p.p. deducono violazione di legge in relazione all’art. 133 c.p. (i giudici di appello
avrebbero irrogato una pena eccessiva, fondando il giudizio esclusivamente su
elementi negativi, non sarebbero stati invece presi in esame elementi positivi,
quali il modico quantitativo di stupefacente, le precarie condizioni di vita, il
modesto grado di istruzione del prevenuto, le ragioni di umanità ed equità che
avrebbero dovuto indurre a contenere la pena nei minimi edittali).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.

4. Ed invero, la soluzione offerta dai giudici territoriali non merita censura, avendo
gli stessi giustificato le ragioni dello scostannento, segnatamente valorizzando in
senso negativo la capacità a delinquere ex art. 133, co. 2, cod. pen., desumendola
dalla recidiva quale conseguenza della ripetitività della condotta del reo; la censura
è peraltro inammissibile in quanto la pena base non supera il medio edittale (pari
a 2 anni e 3 mesi di reclusione), in relazione alla cornice edittale attualmente
prevista per l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, co. 5, TU Stup. (reclusione da sei mesi
a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329), trovando quindi applicazione
l’ormai consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di determinazione della
pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non
è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo
sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti
gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep.
23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole per aver illegalmente acquistato e

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

Il Consiglie e estensore
Alessio

la

Il Presidente
A.

5tuallo

Cassa delle ammende.

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