Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20959 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20959 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLACE GIUSEPPE ANTONIO N. IL 22/01/1969
avverso la sentenza n. 315/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/04/2016

37060/15
Motivi della decisione
L’imputato GALLACE Giuseppe Antonio ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Perugia che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
15.11.2010, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 99 co. 4
c.p., 343 c.p. , 337,635 co. 2 n. 3 in rel. Art. 625 n. 7 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla omessa considerazione delle
doglianze difensive in appello.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26.4.2016

Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione resa dalla
sentenza impugnata con la quale non si confronta.

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