Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20959 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20959 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONZANI ENRICO nato il 09/04/1960 a LIVORNO

avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Firenze, con la decisione in epigrafe
indicata confermava la decisione di primo grado che aveva condannato
Enrico Monzani alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre alle pene
accessorie, relativamente al reato di cui all’art 2, d. Igs. 74/2000,

inesistenti per l’anno di imposta 2009, con evasione di imponibile di C
98.502,33 ed C 19.700,00 di imposta IVA.
2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite difensore, con un
unico motivo di ricorso, inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale in relazione all’art. 62 bis cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi,
e per la sua genericità.
Il motivo è estremamente generico, si limita a contestare la
contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello con motivazione
adeguata rileva come la pena applicata, di poco superiore al minimo
edittale previsto per la fattispecie attenuata del comma 3 (norma poi
abrogata, ma applicabile in quanto più favorevole), sia adeguata, in
considerazione della consistenza degli importi evasi e delle modalità della
condotta criminosa, circostanze che non giustificavano una ulteriore
riduzione di pena ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti
generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che
nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento,
sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori
logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep. 14/06/1983,
ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep.
15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del
25/03/2011 – dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).
Le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono
state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario
sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di
specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio

dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture soggettivamente

di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi
efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la
fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la
pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa
situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di
sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo
elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della

corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Del resto, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui
venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria
una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il
parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo
complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte
destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del
15/06/2016 – dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi
anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino,
Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013,
Taurasi e altro, Rv. 25646401).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/03/2018
Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SO

/

Il Presidente

AIA CAVALLO
410 Cumuit-

sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al

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