Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20958 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20958 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUSELMI AIMEN nato il 31/01/1984

avverso la sentenza del 09/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze con sentenza 9.12.2016, in parziale riforma della
sentenza Tribunale di Pisa 16.05.2014, appellata dal Bouselmi, riqualificati i fatti
contestati ai capi 4), 15), 16) e 18) nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, co. 5, TU
Stup., rideterminava la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione, revocando la pena

sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole di alcuni episodi di detenzione illecita
di sostanza stupefacente del tipo eroina e di altro tipo non meglio identificato
nonché per aver partecipato ad un’associazione a delinquere finalizzata alla
commissione di una serie indeterminata di delitti di detenzione e vendita di
stupefacenti del tipo cocaina ed eroina (capi 4), 15), 16), 18) e 25), della rubrica),
in relazione a fatti commessi tra la fine dell’anno 2008 (capo 4), più remoto) e la
fine di dicembre 2010 (capo 4), più recente).

2. Con il ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, il ricorrente
personalmente deduce la violazione della legge processuale (in estrema sintesi,
dalla lettura del ricorso sviluppato in maniera del tutto atecnica e confusa,
emergerebbe che la sentenza d’appello non sarebbe stata notificata all’imputato;
vengono poi svolte generiche doglianze circa l’assistenza ricevuta dal difensore
d’ufficio nominato all’A.G., che non avrebbe mantenuto contatti con l’imputato,
dolendosi quest’ultimo pertanto della violazione del proprio diritto di difesa; per il
resto, l’imputato, detenuto, si duole della mancata notificazione presso il luogo di
detenzione, richiamando una serie di articolo del vigente codice di rito e l’art. 24,
Cost., norma posta a tutela dell’inviolabilità del diritto di difesa).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.

4. Ed invero, la censura relativa alla mancata comunicazione delle motivazioni
all’imputato detenuto è inammissibile, emergendo dalla stessa decisione
impugnata che: a) l’imputato, detenuto per altra causa, era presente all’udienza
9.12.2016, difeso d’ufficio dall’Avv. L. Picchi del foro di Livorno; b) che il deposito
dei motivi non fu contestuale alla lettura del dispositivo, ma che, ai sensi dell’art.
544 c.p.p., il collegio ne riservò il deposito entro 90 gg.; c) che la stessa, come
attestato in calce alla stessa sentenza d’appello, venne depositata in data
9.03.2017, dunque esattamente il 90° giorno; d) che, pertanto, nessuna

accessoria dell’interdizione dai pp.uu., e confermando nel resto l’appellata

notificazione dell’avviso di deposito spettava all’imputato, ancorchè detenuto,
essendo stata la sentenza depositata entro il termine indicato ed essendo stato
l’imputato presente al momento della lettura del dispositivo.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad

versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 marzo 2018

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al

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